La nuova legge regionale sull’autodromo nell’analisi dell’associazione specialisti in acustica

Il Comitato Il Suono del Mugello invia questa nota dell’Associazione Specialisti in acustica sulla nuova legge regionale sull’autodromo del Mugello

Quando un’attività non rispetta i limiti del PCCA, cosa può fare?

Normalmente a questa risposta una persona potrebbe rispondere che studia l’attività ed
effettua interventi di bonifica.
Non è così, perché potrebbe tentare di passare attraverso la richiesta di deroghe ed
ottenere l’autorizzazione a mantenere i livelli che superano i limiti del PCCA. Questa
strada però ha delle limitazioni, in quanto non è possibile concedere deroghe ad oltranza per by-passare i limiti di Legge.
Inoltre i Comuni e le ARPA non concedono facilmente il superamento dei limiti del PCCA che ha come valore massimo 70 dBA.
Molte regioni hanno regolamentato il processo di deroga, limitandola a 30 giorni, anche se i Comuni possono predisporre un regolamento più permissivo, ma in generale si attengono ai 30 giorni, prolungandoli solo in casi eccezionali, casomai diversificando i limiti ed i tempi concessi (5 gg a 90 dBA, 5 gg a 85 dBA, 10 gg a 80 dBA, 15 gg a 75 dBA, 20 gg a 70 dBA ecc.).
Quindi in generale c’è sempre una limitazione temporale e di livelli, perché altrimenti non avrebbero senso i limiti del PCCA.

La Regione Toscana ha ritenuto di by-passare quanto sopra (la Legge) e ha approvato la: Legge Regionale 3 gennaio 2020, n.2 Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998.
(BURT – N.1 del 10.01.2020)
https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=40109


dove ha concesso ben 280 giorni di deroga, valevoli per 5 anni, con rumori che
potranno superare i limiti del PCCA, in barba alla tutela della salute dei cittadini, oltre a
consentire di esercitare quasi tutti i giorni dalle 7 alle ore 22.
Per quanto reperibile in internet, ci sono state due comunicati stampa che avvisavano di
quanto stava progettando la Regione Toscana, reperibili ai seguenti link:
– www.consiglio.regione.toscana.it/ufficiostampa/
comunicati/comunicati_view?idc=&id=28111 (Ufficio Stampa, 26 novembre 2019)
– www.consiglio.regione.toscana.it/ufficiostampa/
comunicati/comunicati_view?idc=0&id=28186 (Ufficio Stampa, 10 dicembre 2019)
In base a quanto riportato nella Legge Regionale 3 gennaio 2020, n.2, la parte importante approvata dal Consiglio Regionale della Toscana in data 18/12/2019, contiene:
Art. 3
Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 48/1994

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 48/1994, è inserito il seguente:
“Art. 8 bis. Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di
Scarperia e San Piero
3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell’art. 3, c. 7, secondo periodo, del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001
n.304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello
svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della Legge 26 ottobre,
n.447), hanno durata quinquennale e non possono essere previste per più di
duecentottanta giorni annui di attività continuativa.
4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono l’esercizio di attività motoristica
nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette.
In effetti esisteva già una normativa che regolamentava le attività motoristiche: il DPR
304/2011, dove venivano concesse varie deroghe….Dpr 3 aprile 2001, n. 304
(Gu 26 luglio 2001 n. 172)
Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche – Attuativo dell’articolo 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447
…OMISSIS…
Articolo 3 – Limiti
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli
autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono classificate sorgenti
fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai Comuni con la
classificazione in zone del proprio territorio sulla base del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.
2. Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attività sportive, non si applica il
disposto dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997, recante valori limite differenziali di immissione.
3. Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai Comuni, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:
a) per i nuovi autodromi:
70 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6 alle 22;
60 dB(A) Leq orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 22 alle 6;
b) per autodromi esistenti:
70 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 9 alle 18,30;
60 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 18,30 alle 22 e dalle ore 6 alle 9;
50 dB (A) Leq valutato per l’intero periodo dalle ore 22 alle 6;

entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 75 dB (A)
Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22;
entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, altresì 73 dB (A) Leq
orario in qualsiasi ora del periodo diurno dalle 6 alle 22.
4. Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al
comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30,
prevedendo di regola almeno un’ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. I Comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.
5. Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto
Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche
possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.
6. Per l’anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3,
le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto
Gran Prix e assimilabili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni nell’anno
solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell’anno 2001 delle
predette manifestazioni sia già previsto e definito alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7. Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1,
Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite
deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta
giorni nell’anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare,
possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare
interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all’interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.
8. Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli
autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i Comuni
contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi Comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.
…OMISSIS…
Analizzando l’accaduto, emerge che le DEROGHE previste dal DPR 304/2011,
prevedevano una concessione massimo 60 giorni all’anno, ma non sono state ritenute
sufficienti dai POLITICI della Regione Toscana, che ha concesso con la Legge
Regionale 3 gennaio 2020, n.2 massimo 280 giorni VALEVOLI PER 5 ANNI dalle ore
07:00 alle ore 22:00, andando ad incidere in maniera pesante sulle vite delle persone residenti in una zona pressoché naturalistica, ritenendo che l’interesse
“DELL’IMPORTANZA STRATEGICA REGIONALE E INTERNAZIONALE
DELL’AUTODROMO SITUATO NEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO, CHE
RAPPRESENTA IL CIRCUITO AUTOMOBILISTICO E MOTOCICLISTICO PIU’
IMPORTANTE DELLA REGIONE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ
AGONISTICHE, SPORTIVE, TEST TECNICI E ATTIVITÁ RICREATIVE”, fosse più
importante della SALUTE dei cittadini che risiedono nelle aree vicine all’autodromo.

Ulteriore punto negativo, è che il DPR 304/2011, prevedeva comunque una limitazione del livello acustico ai ricettori, mentre la Legge Regionale 3 gennaio 2020, n.2 non prevede alcun limite di rumore concesso nella deroga E QUESTO È MOLTO PERICOLOSO, perché il Comune può definire e concedere nella DEROGA qualsiasi livello di rumore ai ricettori.

Il TCA Dott. Ing. I Roberto Bianucci

(TCA Tecnico competente in acustica)

Nota dell’autore
Concedere deroghe per 280 giorni all’anno per rumori (dalle 07 alle 22), conseguentemente lasciando solo circa 1 giorno e mezzo a settimana di assenza di rumori estranei alla zona, con valenza per 5 anni, evidenzia che la scelta della Regione Toscana non abbia considerato la tutela dei propri cittadini.
Oltre questo punto, la Regione Toscana non si è nemmeno preoccupata di dare delle
misure compensative o dare delle limitazioni, pertanto questa legge consentirà di derogare i limiti di Legge per circa il 77% dei giorni dell’anno, senza definire un limite massimo alla deroga, che potrebbe essere anche 100 dB(A) in facciata ad i ricettori.

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