Il Tar accoglie il ricorso della Bindi , ma la produzione di bitume resta ferma.

Il Tar accoglie il ricorso della Bindi , ma la produzione di bitume resta ferma.

Come era abbastanza prevedibile il Tar dopo aver concesso due sospensive a favore della Bindi Spa che opera nell’ex impianto della Piandisieve a San Piero a Sieve si è definitivamente pronunciato accogliendo in parte il ricorso della ditta contro la Regione Toscana condannata a pagare le spese processuali.

Il contenzioso non aveva nulla a che vedere con il provvedimento di revoca dell’autorizzazione a produrre bitumi che la Direzione regionale Ambiente ed Energia ha deciso nelle scorse settimane.

La Bindi è subentrata nelle attività esercitate dalla Piandisieve nel 2017 ed aveva chiesto la volturazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale in quanto nuovo soggetto che esercitava l’attività produttiva senza nessuna modifica tecnica o strutturale dell’impianto autorizzato dalla stessa Regione.

Invece la Regione aveva respinto la richiesta , depositata al Suap dell’Unione dei Comuni del Mugello, in quanto riteneva necessaria una nuova AUA. Da qui il ricorso al Tar con l’iter che si è concluso con la sentenza emessa il 31 ottobre scorso e pubblicata oggi.

Gli atti impugnati dalla Bindi spa erano due , il 99416 del 2018 che dispone l’archiviazione della richiesta di volturazione relativa all’attività di produzione di bitumi e il 97800 sempre del 2018 rivolto invece alla Piandisieve contente prescrizioni in riferimento all’attività di trattamento degli inerti rimasta nella disponibilità della stessa società.
Su questo secondo atto (97800) i giudici hanno accolto i rilievi della Regione Toscana in quanto riguardante un’attività non volturata.”Ne consegue che la Bindi s.p.a. non è legittimata ad impugnare un atto che ha riguardo all’attività di diverso soggetto imprenditoriale.” E quindi il ricorso in questo caso è inammissibile. Così come è inammissibile la parte del ricorso, sempre rivolto all’atto 97800, sull’impatto acustico dello stabilimento.

Diversa invece la valutazione sul diniego alla volturazione dell’autorizzazione per l’attività in cui la Bindi è subentrata, ovvero la produzione di bitumi.
“ Il gravato provvedimento regionale, scrivono i giudici, non evidenzia la presenza di alcun elemento di cambiamento nello svolgimento dell’attività produttiva in relazione ai conglomerati bituminosi nel passaggio dalla titolarità d’impresa dalla Piandisieve s.r.l. alla Bindi s.p.a.; l’unico riferimento fattuale è allo scarico idrico, ma anche su tal profilo è nel senso che niente è variato.(..)
inoltre “ l’art. 47 della legge regionale n. 40 del 2009 stabilisce che il “subingresso” nel titoli abilitativi rilasciati dalla Regione Toscana è soggetto “a mera comunicazione”, così come lo sono altre vicende societarie ivi indicate (come il cambiamento del regime societario), a significare che i profili che attengono alla titolarità giuridica, e non alla organizzazione e svolgimento delle attività assentite, hanno un valore meramente formale e che deve essere solo oggetto di presa d’atto regionale”.

La Regione Toscana aveva sostenuto che si trattava di due attività produttive per cui era legittimo che fosse richiesta una nuova autorizzazione ,ma i giudici non sono dello stesso avviso “ la c.d. volturazione parziale del titolo ambientale non ha comportato quindi il riferimento a processi produttivi nuovi, in quanto frutto di scorporo di attività originariamente unitarie, ma semplicemente la volturazione del titolo con riferimento ad uno dei due segmenti di attività produttiva oggettivamente già distinti”.
Per questo il Tar ha accolto il ricorso e annullato l’atto di diniego della Regione condannandola a pagare 3000 euro di spese legali mentre compensa le spese con l’Unione dei Comuni titolare del Suap.
La decisione del tar è stata accolta con soddisfazione dai titolari della Bindi Spa che in un comunicato scrivono che la Regione Toscana ha illegittimamente ostacolato l’attività dell’impianto di San Piero “impedendoci anche di realizzare gli interventi di mitigazione ambientale già concordati con la proprietà Piandisieve srl”. Interventi non attuati per l’incertezza che gravava sulla prosecuzione dell’attività. “Abbiamo effettuato ripetute analisi sui fumi – dice Giovanni Baecchi della Bindi spa – realizzate in contraddittorio con Arpat e dimostrando il pieno rispetto di tutte le condizioni di legge, avevamo comunque programmato la realizzazione di ulteriori migliorie che non abbiamo potuto attuare a causa delle iniziative della Regione per fortuna oggi giudicate illegittime dal TAR”.

La soddisfazione è comprensibile ma resta comunque la revoca dell’autorizzazione che è successiva all’atto impugnato e che non viene superata dal pronunciamento del Tar che si riferiva solo alla volturazione dell’ AUA. La Bindi spa ricorrerà nuovamente al Tar anche su questo provvedimento oppure attuerà gli interventi richiesti dall’atto di revoca? Spera che questa sentenza possa avere conseguenze anche sull’ultima decisione regionale?
Al di là degli interventi tecnici che potranno essere attuati resta comunque la difficoltà di convivenza tra questo tipo di attività produttive e la destinazione residenziale delle aree circostanti alla quale prima o poi dovrà essere data un risposta definitiva per rispetto degli abitanti e della stessa impresa .

Nella stessa seduta il Tar ha accolto anche il ricorso della Piandisieve annullando l’atto 97800 della Regione sulla produzione di inerti  condannandola  anche in questo caso a pagare 3000 euro di spese legali.

 

Leonardo Romagnoli

13.11.18

sentenza bindi srl

sentenza piandisieve

comunicato Bindi spa tar

 

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