Le notti d’estate e il rispetto della quiete nei centri abitati in Mugello

L’estate volge al termine ma non sono mancate le polemiche per attività musicali che si sono svolte nei centri abitati fino alle 3 del mattino. Ripropongo questa riflessione della fine di luglio in cui sono riportati i termini di legge e regolamentari per le attività musicali all’aperto perchè si sono lette affermazioni che non hanno nessun supporto normativo.
(LR)

Tanto rumore per nulla?

Le notti d’estate nei centri abitati  tra aspettative giovanili e rispetto del riposo. Le responsabilità dei comuni e degli organizzatori.

Con il periodo estivo tornano nuovamente alla ribalta le problematiche relative alla convivenza di attività musicali o rumorose con la presenza di civili abitazioni e il legittimo diritto dei cittadini al rispetto della quiete pubblica almeno nelle ore notturne dopo le 24.

Tutti conoscono i problemi ormai annosi delle movide in alcune città come ad esempio Firenze dove, anche nei mesi invernali, la concentrazione di locali pubblici, l’abuso di alcolici e la presenza di un numerosi avventori crea situazioni di forte disagio nei residenti.

Questi problemi sono stati accentuati dalla liberalizzazione degli orari decisa dal governo Monti che ha in pratica tolto ai sindaci la facoltà di decidere o limitare gli orari di apertura oltre un certo orario.

Detto questo , però, non è neppure vero che non si può fare niente per far rispettare quanto previsto anche dal codice penale art. 659 : Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
Ma quando subentra il disturbo della quiete? Quale è il livello non superabile nelle emissioni sonore? Quali sono le responsabilità del gestore di un locale rispetto agli schiamazzi provocati da persone che si trovano all’esterno? Con quali criteri vengono autorizzate per più giorni discoteche all’aperto in aree residenziali? Quali  responsabilità delle amministrazioni pubbliche?

Qui le cose si complicano anche perchè ci sono stati atteggiamenti della magistratura alquanto contraddittori come dimostrano proprio le recenti vicende fiorentine.

Quando il disturbo proviene dall’interno del locale oppure da aree esterne in uso allo stesso locale sembra però ormai appurato che esiste una responsabilità oggettiva riconosciuta da una sentenza della Corte di Cassazione del 2017 n.16408 dove i giudici “ hanno sancito la definitiva condanna di un bar a pagare a una coppia di coniugi una somma pari, complessivamente, a 30mila euro per lo stress cagionato loro e le lesioni alla integrità psico-fisica e alla sfera personale di moglie e marito. Il locale, in particolare, era aperto no stop durante la notte, dalle 22 alle 6, diffondendo musica ad altissimo volume da oltre venti anni, tanto che i dissidi con i coniugi erano iniziati già dal 1995. L’ammontare del danno riconosciuto alla coppia è stato determinato dai giudici tenendo conto di diversi fattori. Prima tra tutti: l’ampia documentazione clinica relativa alla salute della donna che, a causa dell’inquinamento acustico, è stata colpita da una patologia ansioso-depressiva. Entrambi i coniugi, poi, hanno subito un forte stress e un’accertata lesione del loro diritto al normale svolgimento della vita familiare domestica e di quello ad esplicare liberamente e pienamente le proprie abitudini quotidiane. Nelle more del giudizio, i coniugi avevano anche proposto un ricorso d’urgenza che, tuttavia, era poi stato abbandonato dalle parti a seguito della decisione dei proprietari del locale di incaricare una ditta per l’insonorizzazione del bar. Tale gesto, però, non è bastato a salvarli dalla condanna definitiva al pesante risarcimento.”(V.Zeppilli)

Un’altra sentenza del 2015 è altrettanto esplicita e cita proprio i casi di rumore interno ed esterno:

“Quando gli schiamazzi o i rumori avvengono all’interno di un esercizio non c’è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l’obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto”, dalle ipotesi in cui il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell’esercizio pubblico avvenga all’esterno del locale, per le quali ai fini della sussistenza della responsabilità del gestore “è necessario quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell’evento” (Cass. 9633/2015).

Oltre a questo c’è da ricordare che l’Italia dagli anni 90 si è dotata di una legislazione nazionale e regionale sul rumore (grazie all’europa) e che ogni comune è obbligato ad approvare un piano di classificazione acustica in cui vengono determinati i limiti delle emissioni rumorose secondo le zone e le ore del giorno. Nel piano vengono quindi indicate anche le aree destinate allo spettacolo dove è possibile derogare in maniera semplificata ai limiti almeno entro le ore 24.

Le classificazioni sono 6 e vanno dalle aree particolarmente protette a quelle esclusivamente industriali con divisione dei limiti in periodo diurno dalle 6 alle 22 e notturno dalle 22 alle 6.

Nella classe II che è quella prevalentemente residenziale i limiti sono 55 db diurno e 45 notturno, in area III di tipo misto ( che è quella solitamente più utilizzata ) i limiti sono 60 e 50, in zona IV ad intensa attività umana 65 e 55 e poi si passa a quelle prevalentemente industriali o esclusivamente industriali con 70 e 70.
50 db equivalgono ad un ambiente domestico con una conversazione normale , mentre a 60 troviamo una strada trafficata e una Tv o radio ad alto volume, a 80 db il traffico autostradale e a 90 una motosega, mentre a 100 troviamo discoteche, concerto rock e martelli pneumatici.

La legislazione prevede anche il livello differenziale che è di 5 db di giorno e 3 db di notte per cui se in una zona pur classificata in area III il normale rumore notturno è 45 il massimo consentito sarà 48 e non 53 db e si tratta di una differenza enorme in quanto non è una progressione percentuale ma esponenziale per cui + 3 db sono quasi il doppio di emissioni.

Per fare un esempio pratico, in base al Piano di Classificazione Acustica del 2004 quasi tutto l’abitato di Borgo san Lorenzo è inserito in zona III ovvero con il limite di 60 decibel diurni e 50 notturni. Alcuni parchi, come villa Pecori, sono in classe II con limite notturno di 45db . Vengono rispettati questi limiti? Generalmente no ma non in modo continuativo. Chi deve controllare il rispetto delle normative ? Il comune che può avvalersi di Arpat e Asl per le rilevazioni e le relazioni di impatto acustico e dei vigili urbani per eventuali sopralluoghi (poi ci sono le forze dell’ordine che dovrebbero far rispettare il codice penale). A fronte di una richiesta dei cittadini il comune dovrebbe chiedere ad Arpat rilievi prima durante dopo l’attività considerata fonte di disturbo per evidenziare l’eventuale superamento dei limiti stabiliti dal piano comunale. In caso di superamento dei limiti di legge chi svolge l’attività rischia una sanzione amministrativa e dovrà comunque adottare tutti provvedimenti necessari al rispetto della normativa pena la cessazione dell’attività sonora.

Ovviamente ci sono situazioni in un cui il rispetto dei limiti è alquanto problematico ma per comune sentire si considerano in deroga (ultimo dell’anno, carnevale, una notte bianca o , per rimanere in Mugello, l’ingorgo sonoro o e fu musica).
Sono possibili anche altre deroghe ma non dovrebbero superare la mezzanotte . Per le aree previste dal PCCA come destinate allo spettacolo, come il Foro Boario di Borgo san lorenzo , la deroga è semplificata.
Per la richiesta di deroga in forma semplificata devono essere rispettate le seguenti condizioni:
DURATA: qualunque
ORARI: dalle ore 10.00 alle ore 24.00
LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI (all’interno dell’area e solo in corrispondenza dei ricettori sensibili):
70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00
60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00

LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI all’esterno dell’area:
in corrispondenza dei ricettori sensibili, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A (escluso il differenziale)
NOTE: è concessa deroga ai valori limite differenziali.

Questo è quanto stabilisce il regolamento per le attività rumorose dell’Unione dei Comuni del Mugello che si occupa anche degli eventi temporanei che invece si svolgono all’aperto all’interno di zone abitate.

ART.18
Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, al di fuori delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. e ricadenti in classe III, IV e V e VI e non in prossimità di scuole, ospedali, case di cura e di riposo, che abbiano una durata fino a 3 giorni e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, devono presentare una comunicazione all’Unione almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività rumorosa e corredata della documentazione ivi indicata, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni.

LIMITI ACUSTICI DI EMISSIONE DA RISPETTARE IN AMBIENTE ESTERNO

  • 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00
  • 65 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 55 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 negli ambienti interni – a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra – dell’unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore.
    LIMITI ACUSTICI ASSOLUTI IN AMBIENTE INTERNO STRUTTURALMENTE COLLEGATO NEL CASO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE AL CHIUSO:
  • 60 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
  • 50 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
  • in corrispondenza dei ricettori sensibili, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A (escluso il differenziale)

DURATA: nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell’anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all’anno in aree di classe IV e venti giorni all’anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso.

Se poi tale attività supera i tre giorni, pur rispettando i limiti indicati, le cose si complicano perché deve essere consegnata anche questa documentazione :

  • l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della popolazione esposta al rumore.
  • una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente esposti al rumore.
  • una relazione redatta da un tecnico competente di cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.

L’’Unione rilascia l’autorizzazione, in deroga ai limiti ed agli orari fissati, acquisito il parere della competente ASL, le quali possono chiedere il supporto tecnico dell’ARPAT ai sensi dell’art.10 della LR 30/2009 e ss.mm.ii, entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
E’ facoltà dell’Unione prescrivere nell’atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.
Gli eventuali oneri richiesti dall’Azienda Sanitaria Locale e dall’ARPAT per l’espressione del parere necessario al rilascio della deroga sono a carico del richiedente.

Stante questo regolamento non sono possibili deroghe in zona I e II. Nessuna discoteca all’aperto può rispettare i limiti indicati e soprattutto la deroga diventa particolarmente difficoltosa dopo la mezzanotte, quando invece tali attività entrano nel vivo, e richiede obbligatoriamente l’acquisizione di un parere della Asl o di Arpat. Come recita l’art 16 del regolamento della legge regionale sul rumore “ Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 447/1995 qualora lo svolgimento delle attività o delle manifestazioni risponda a particolari esigenze locali o a ragioni di pubblica utilità” che può stabilire il sindaco o l’amministrazione comunale. Comunque il cittadino interessato può sempre chiedere copia degli atti autorizzativi per valutarne la correttezza.
Poi per queste attività ci sono anche limiti imposti dalla legge regionale sul commercio quando vi sia una somministrazione di bevande e alimenti (art 44 e 45) e dagli stessi regolamenti comunali che prevedono che un’associazione possa organizzare una sola iniziativa con somministrazione per massimo 12 giorni consecutivi senza accavallarsi con altre manifestazioni nello stesso luogo. Ma anche in questo caso la deroga è dietro l’angolo : L’Amministrazione Comunale, le Pro Loco, le Associazioni di categoria dei produttori agricoli e i consorzi aventi finalità di valorizzazione di prodotti tipici locali possono promuovere iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al presente regolamento senza le limitazioni previste dal regolamento evitando la contemporaneità con altri eventi.

In alcuni casi con tanto di  patrocinio e contributi comunali.

L’intento è sicuramente condivisibile per evitare di ingessare le attività di promozione del territorio ma andrebbe riservato a chi risponde effettivamente a questi requisiti senza bisogno di sparare onde sonore a 120 db alle due di notte.
Come vengono rilasciate certe autorizzazioni? Stiamo invecchiando e non sopportiamo più niente ? Oppure , in alcune circostanze, qualcuno sta esagerando ?

Leonardo Romagnoli

21.07.18

14-chi-fa-cosa-rumore-manifestazioni-1

Documento Arpat per le autorizzazioni a manifestazioni rumorose con le varie competenze.

 

I commenti sono chiusi.