Tasi e IMU
Scadenza il 16 giugno
Il Comune di Pontassieve manterrà la scadenza del pagamento della prima rata di Tasi e Imu per il 16 giugno. Il Comune di Pontassieve rientra tra quei circa 1000 comuni italiani che hanno già adempiuto a stabilire la aliquote dei tributi locali, avendole approvate nella seduta del mese di aprile del Consiglio comunale. Quindi a Pontassieve nessun slittamento che comporterebbe agli utenti il ritrovarsi poi scadenze di pagamento troppo ravvicinate. Le scadenze dell’IMU rimangono invariate: 16 giugno, 16 dicembre, e in quelle date sono state inserite anche la scadenza della TASI (non si tratterà di un doppio pagamento perché la nuova tassa TASI sarà pagata da coloro che non pagano l’IMU, tranne nel caso della case di lusso), mentre la TARI avrà le stesse scadenze della TARES (luglio, ottobre e gennaio).
Quest’anno dal Governo Nazionale è stato introdotta la TASI (tributo sui servizi indivisibili) per tutti gli immobili, ma il Comune di Pontassieve ha scelto di non applicarla e quindi di azzerarla per tutti quegli utenti che già pagano L’IMU questo per agevolare o ridurre gli adempimenti. LA TASI sarà applicata solo alle prime case (e a quelle ad esse assimilati per legge) nella misura scelta dell’1,4 per mille (ogni Comune poteva scegliere l’aliquota dall’1 al 2,5). Come detto la TASI a Pontassieve non viene, invece, applicata e sarà pari a zero (0) laddove rimane l’IMU, se si eccettua il caso dei fabbricati prima casa appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, ovvero palazzi storici e case di lusso, per le quali la Tasi è dell’1 e si somma all’IMU del 5, raggiungendo l’aliquota del 6 per mille. Per gli immobili strumentali alla agricoltura, infine, sono azzerate sia IMU che TASI.
Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti il meccanismo di determinazione della tariffe rimane sostanzialmente invariato anche se cambia il nome da TARES a TARI e non ci sarà più la maggiorazione più la maggiorazione di 0,30 centesimi al metro quadro che veniva applicata con la TARES.
Tabella aliquote
Tipologia di immobili |
Aliquota IMU |
Aliquota TASI |
Somma aliquota IMU+TASI |
Immobili abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU |
0 |
1,4 |
1,4 |
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9 |
5 |
1 |
6 |
Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata |
0 |
1,4 |
1,4 |
Unità immobiliare e pertinenze posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata |
0 |
1,4 |
1,4 |
Altri fabbricati |
10,6 |
0 |
10,6 |
Aree fabbricabili |
10,6 |
0 |
10,6 |
Fabbricati rurali strumentali |
0 |
0 |
0 |
Immobili categoria D strumentali all’impresa |
10,6 |
0 |
10,6 |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008 |
0 |
1,4 |
1,4 |
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze |
0 |
1,4 |
1,4 |
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all’ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio |
0 |
1,4 |
1,4 |
L’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza |
0 |
1,4 |
1,4 |
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d’uso e non siano locati |
0 |
1,4 |
1,4 |
Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell’attività di cui all’art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222.limitatamente alle parti dell’immobile dove viene svolta attività commerciale |
10,6 |
0 |
10,6 |
Terreni |
10,6 |
0 |
10,6 |