Incentivi 2017/2018: bonus fiscali sulla casa e detrazioni varie

Incentivi 2017/2018: bonus fiscali sulla casa e detrazioni varie
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
Associazione consumatori ADUC

Per il 2018 sono state confermate le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, sia quella del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sia quella del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.
Anche altre detrazioni sono rimaste immutate, mentre alcune sono state aggiunte dall’ultima Legge di Bilancio (legge 205/2017).
Per praticità in questa scheda vengono descritte le detrazioni relative ad ambedue gli anni 2017 e 2018.

Indice scheda
IMMOBILI: DETRAZIONE 65% SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
IMMOBILI: DETRAZIONE 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
IMMOBILI: DETRAZIONE INTERESSI MUTUI PER “CASA DI ABITAZIONE”
IMMOBILI: DETRAZIONE CANONI AFFITTO
IMMOBILI: DETRAZIONE PROVVIGIONE AGENTI IMMOBILIARI
IMMOBILI: DEDUZIONE ACQUISTO CON SUCCESSIVO AFFITTO
IMMOBILI: DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO DA COSTRUTTORE
IMMOBILI: DETRAZIONI PER ACQUISTO CASA DI ABITAZIONE CON LA NUOVA LOCAZIONE FINANZIARIA
IMMOBILI: DETRAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE DI POLIZZE SU RISCHI EVENTI CALAMITOSI
ALTRE DETRAZIONI: ABBONAMENTI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO
ALTRE DETRAZIONI: SPESE IN FAVORE DI MALATI DI DSA – disturbo specifico apprendimento
ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO
ALTRE DETRAZIONI: SPORT RAGAZZI
ALTRE DETRAZIONI: ACQUISTO FARMACI
ALTRE DETRAZIONI: FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE
ALTRE DETRAZIONI: ART BONUS (detrazioni donazioni a sostegno della cultura)
LINK UTILI

IMMOBILI: DETRAZIONE 65% SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Introdotta nel 2007 come possibilità di detrarre dalle tasse le spese relative ad interventi di risparmio energetico, in fase iniziale nella misura del 55% per poi arrivare al 65% delle stesse, è stata via via prorogata dalle varie Leggi Finanziarie/di Stabilità fino all’ultima che l’ha confermata per tutto il 2018.
Per il 2018, rispetto all’anno precedente, sono state differenziate le detrazioni in casi particolari, come per le caldaie, privilegiando quelle più efficienti a livello di risparmio energetico. Immutate le detrazioni per i lavori su parti comuni condominiali con estensione a quelli ricadenti nelle zone sismiche per interventi che ne diminuiscano la classe di rischio. Estesa la detrazione all’acquisto e posa in opera di microcogeneratori.

Per dettagli si veda la scheda DETRAZIONE FISCALE DEL 65% SU INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: LE REGOLE

IMMOBILI: DETRAZIONE 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Il cosiddetto decreto “salva Italia” del Governo Monti (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), ha reso definitiva, trasferendola del testo unico delle imposte dirette, la detrazione del 36% sugli interventi edilizi (chiamata anche “bonus ristrutturazioni”), ovvero la possibilità di detrarre dalle tasse, in sede di dichiarazione dei redditi, una parte delle spese sostenute durante l’anno per la ristrutturazione della casa.
Ulteriori norme hanno via via prorogato la detrazione modificandone la percentuale, che e’ passata dal 36% al 50% dal 26/6/2012, con nuovo tetto di spesa a 96.000 euro, ed e’ poi rimasta tale fino alla fine del 2013 e confermata nella stessa misura (50%) per gli anni successivi e fino a tutto il 2018 dalle Leggi di Stabilita’ che si sono succedute.
Per quanto riguarda i lavori per l’adozione di misure antisismiche la percentuale di detrazione torna al 50% dal 2017 anche per gli edifici posti nelle zone ad alta pericolosità sismica, ma per contro si allungano i tempi di fruizione (fino a tutto il 2021) e dimezzano le rate applicabili (cinque anziché dieci). La percentuale di detrazione inoltre aumenta fino all’80% se dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico, per arrivare addirittura fino all’85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali.
Prorogata per tutto il 2018 anche la detrazione fiscale sulle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con alcune restrizioni.
Aggiunta invece per il 2018 la detrazione del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte, giardini, pertinenze e parti condominiali, il cosiddetto BONUS VERDE.

Per dettagli si veda la scheda RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 50%

IMMOBILI – DETRAZIONE INTERESSI MUTUI “CASA DI ABITAZIONE”
Per l’acquisto
E’ applicabile nei casi in cui venga acquistato un immobile che entro un anno viene adibito ad abitazione principale. L ‘acquisto deve avvenire nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (termine non preso in considerazione nei casi in cui il contratto venga estinto per stipularne uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare). Per gli immobili locati, invece, deve risultare notificato l’atto di sfratto entro tre mesi dall’acquisto (stante la condizione ulteriore che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dal rilascio).

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri, sul tetto massimo di 4.000 euro, per un massimo detraibile di 760 euro annui (19% di 4.000).

Per la costruzione
La detrazione e’ possibile quando il contratto di mutuo -stipulato dopo il 1998 ed intestato al proprietario dell’immobile- sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti -o nei diciotto mesi successivi- all’inizio dei lavori di costruzione della casa di abitazione.

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi per una quota del 19% degli interessi ed oneri per un massimo detraibile di 491 euro annui (19% di 2.582,28).

Ci pare opportuno aggiungere che ambedue le suddette detrazioni si applicano anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto (la cosiddetta “surrogazione”). Cio’ e’ stato ribadito dll’Agenzia delle entrate (Risoluzione n.390/E del 21/12/07) .

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b e comma 1 ter e D.lgs.446/1997 art.49 comma 1

IMMOBILI – DETRAZIONE CANONI AFFITTO
Detrazioni per inquilini di case adibite ad abitazione principale:
Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:
– euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazioni per i giovani inquilini
Ai giovani di eta’ compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.
Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:
– euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l’abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:
– euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;
– euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Detrazione per studenti fuori sede
E’ riconosciuta agli studenti che frequentano universita’ in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest’ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l’universita’ stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita’ o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita’, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Entita’ della detrazione:
– 19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall’imposta lorda: 500 euro l’anno.
NOTA: solo per gli anni 2017 e 2018 (considerati come periodi di imposta), il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Note sull’applicazione
– le detrazioni suddette non sono cumulabili (chi avesse diritto a piu’ di una deve scegliere quella piu’ favorevole) e devono essere ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto se gli stessi sono piu’ di uno;
– tutte le detrazioni suddette debbono essere rapportate al periodo dell’anno durante il quale la casa e’ adibita ad abitazione principale, intendendo con essa quella nel quale il soggetto titolare del contratto di locazione (e i suoi familiari) dimorano abitualmente;
– le detrazioni si applicano all’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni previste dalla legge (carichi di famiglia, lavoro dipendente, etc.) Se l’imposta lorda non e’ sufficiente perche’ piu’ bassa, la parte eccedente rimane a credito del soggetto;
– la detrazione dei canoni di affitto per l’abitazione principale puo’ essere goduta anche se il contratto e’ stato stipulato precedentemente all’entrata in vigore della legge 431/98, se su di esso non vi sono riferimenti alla stessa o se i riferimenti riguardano leggi precedenti (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200 del 16/5/08);
– le detrazioni di cui sopra, spettanti a favore di lavoratori dipendenti o assimilati, pensionati, liberi professionisti, etc., devono essere usufruite evidenziandole sulle dichiarazione dei redditi (Decreto Min.Finanze 11/2/08);
– le detrazioni di cui sopra, spettanti dal 2008 in poi a favore di pensionati e lavoratori dipendenti o assimilati, possono essere erogate dai sostituti d’imposta in sede di liquidazione del conguaglio, ovvero dai datori di lavoro o dall’ente erogatore della pensione nel momento in cui questi liquidano le imposte per conto del dipendente o del pensionato. Cio’ dietro presentazione di una specifica richiesta dove viene dichiarato il possesso dei requisiti, gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il numero di mesi per i quali l’immobile e’ adibito ad abitazione principale. Per i percettori di altri redditi (liberi professionisti, etc.) la sede di detrazione rimane la dichiarazione dei redditi, anche in compensazione (Decreto Min.Finanze 11/2/08).

Fonte normativa
Dpr 917/86 art.16 e art.15 comma 1 lettera i-sexies (detrazioni studenti fuori sede), quest’ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017 art.1 commi 23/24).

IMMOBILI – DETRAZIONE PROVVIGIONE AGENTI IMMOBILIARI
A partire dal 2007 sono detraibili i compensi pagati ai mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale. Se l’acquisto e’ effettuato da piu’ proprietari la detrazione deve essere ripartita in ragione della percentuale di proprieta’. Per fruire della detrazione devono essere rispettate le disposizioni introdotte dal cosiddetto Decreto Bersani (d.l.223/06, diventato legge 248/2006) riguardo al rogito, ovvero l’obbligo di riportare sullo stesso l’entita’ dei compensi pagati e i dati fiscali del mediatore.
La detrazione e’ del 19% della mediazione pagata, per un massimo di 1.000 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera b-bis e D.lgs.446/97 art.49 comma 1

IMMOBILI: DEDUZIONE ACQUISTO CON SUCCESSIVO AFFITTO
Dal 3/12/2015 è operativa la legge che consente al privato di fruire di una cospicua deduzione fiscale nel caso di acquisto o costruzione di unità immobiliari da destinare alla locazione nel triennio 2014/2017.
Il decreto ministeriale che ha attuato la normativa (Dm Min. infrastrutture 8/9/2015 attuativo dell’art.21 Dl 133/2014 diventato Legge 164/2014) dettaglia il bonus fissando però precisi paletti.

L’immobile acquistato deve essere nuovo (costruzione terminata o iniziata al 12/11/2014 o titolo abilitativo già rilasciato alla stessa data) oppure costruito su un terreno edificabile di proprietà (con titolo abilitativo già rilasciato al 12/11/2014 e lavori terminati entro il 2017).

Condizione fondamentale per la fruizione è che l’immobile sia residenziale, di classe energetica alta (A oppure B) e venga dato in affitto entro sei mesi (non a parenti entro il primo grado) per un periodo continuativo non inferiore agli otto anni, con canone convenzionato.

La deduzione fiscale è del 20% del prezzo di acquisto (tetto massimo 300.000 euro) o delle spese sostenute per la costruzione nel triennio 2014/2017. Nel caso di accensione di un mutuo per l’acquisto può essere aggiunto anche il 20% della quota interessi dello stesso. Si applica in sede di dichiarazione dei redditi come deduzione dal reddito complessivo da “spalmare” in otto quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di stipula del contratto di locazione.

Dettagli nella nuova scheda pratica
Bonus fiscale sull’acquisto di immobili da affittare: dettagli applicativi

IMMOBILI: DETRAZIONE IVA SU ACQUISTO DA COSTRUTTORE
Chi acquista entro il 31/12/2017 direttamente dal costruttore un immobile residenziale con classe energetica A oppure B (alta efficienza energetica) può detrarre dalle tasse la metà (50%) dell’iva calcolata sul corrispettivo di acquisto.
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dall’irpef lorda (fino alla concorrenza del suo ammontare), ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove successivi.

Riferimenti normativi:
– Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 comma 56, modificato dal Dl 244/2016

IMMOBILI: DETRAZIONI PER ACQUISTO CASA DI ABITAZIONE CON LA NUOVA LOCAZIONE FINANZIARIA
I soggetti che acquistano la casa di abitazione con il nuovo contratto di locazione finanziaria (*) stipulato nell’arco di tempo dal 1/1/2016 fino al 31/12/2020, possono fruire di queste detrazioni fiscali:

Per soggetti che hanno fino a 34 anni di età:
– detrazione 19% dei canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a 8.000 euro;
– detrazione 19% del prezzo di acquisto (in caso di esercizio dell’opzione finale) per un importo non superiore a 20.000 euro;
Per soggetti che hanno 35 anni o più:
– detrazione 19% dei canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a 4.000 euro;
– detrazione 19% del prezzo di acquisto (in caso di esercizio dell’opzione finale) per un importo non superiore a 10.000 euro;

Le suddette detrazioni si applicano in sede di dichiarazione dei redditi dall’irpef lorda dovuta.

Per poter fruire delle detrazioni l’immobile, anche da costruire, deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Requisiti per la fruizione sono:
– avere reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria
– non essere proprietari di immobili abitativi.

(*) In questo contratto la banca si obbliga ad acquistare o far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che si assume tutti i rischi (perimento o altro), e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (che tiene conto del prezzo di acquisto/costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo stabilito.
Si veda per approfondimenti questa scheda pratica

Riferimenti normativi:
– Dpr 917/86 art.15 comma 1 nuove lettere i-sexies.1) e i-sexies.2) aggiunte dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 comma 82

IMMOBILI: DETRAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE DI POLIZZE SU RISCHI EVENTI CALAMITOSI
A partire dall’anno fiscale 2018 -più specificatamente dai contratti di assicurazione stipulati da tale data- sono detraibili al 19% i premi di assicurazione aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi di contratti stipulati per unità immobiliari ad uso abitativo.

Riferimenti normativi:
– Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 768/769/770 che inserisce la lettera f-bis) al comma 1 art.15 Dpr 917/86

ALTRE DETRAZIONI: ABBONAMENTI SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO
A partire dall’anno fiscale 2018 -quindi sulle dichiarazioni presentate l’anno successivo- si possono detrarre le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (il 19%), per un importo non superiore a 250 euro

Riferimenti normativi
– Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 comma 28 che inserisce la lettera i-decies al comma 1 art.15 Dpr 917/86

ALTRE DETRAZIONI: SPESE IN FAVORE DI MALATI DI DSA – disturbo specifico apprendimento
A partire dall’anno fiscale 2018 sono detraibili le spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ex legge 170/2010) necessari all’apprendimento, nonche’ per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Per la fruizione occorre un decreto dell’Agenzia delle entrate che dovrebbe arrivare entro la fine di Febbraio 2018.

Riferimenti normativi:
– Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) art.1 commi 665/666/667 che ha aggiunto la lettera e-ter) al comma 1 art.15 Dpr 917/86

ALTRE DETRAZIONI: RETTE ASILI NIDO
Sono detraibili le spese sostenute nel corso di ciascun anno dai genitori, documentate, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (sia comunali che privati) di bambini di eta’ compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il meccanismo e’ lo stesso dello scorso anno (l’agevolazione e’ stata prorogata), ovvero potranno beneficiare della detrazione solo i genitori, per ogni figlio naturale od adottato, affiliato o affidato.

Nota sull’applicazione
La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno per una quota del 19% delle spese per un massimo di 632 euro annui per ogni figlio (quota detraibile 120 euro).
Fonte normativa

Finanziaria 2006 (legge 266/05) art.1 comma 335, la cui validita’ e’ stata prorogata dalla Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.1 comma 201) per il 2007 e poi, definitivamente, dalla Finanziaria 2009 (legge 203/08 art.2 comma 6).

ALTRE DETRAZIONI – SPORT RAGAZZI
Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione e’ del 19% delle spese per un importo non superiore a 210 euro.

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.15 comma 1 lettera i-quinquies e D.lgs.446/97 art.49 comma 1

ALTRE DETRAZIONI – ACQUISTO FARMACI
Sono detraibili le spese di acquisto di:
– medicinali con obbligo di prescrizione (ricetta da conservare insieme allo scontrino “parlante”) oppure di fascia C (quelli detti “da banco”, per i quali puo’ bastare, oltre allo scontrino, un’autocertificazione);
– prodotti omeopatici (equiparati ai medicinali dal Ministero della sanita’ ai sensi del d.lgs.178/81);
– occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi;
– attrezzature sanitarie (aerosol, macchine per misurare la pressione, aghi, siringhe, etc.);
– apparecchi acustici, apparecchi ortopedici;
– prodotti veterinari;
– specialita’ elencate nel decreto del Ministero della sanita’ n. 332/1999 relative a mezzi ausiliari di un organo carente o menomato (esempio: pannoloni per incontinenti).

E’ detraibile il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11.
Per i farmaci veterinari, stante la suddetta franchigia, il massimo detraibile e’ 387,34 euro.

Scontrino “parlante”
La novita’ in vigore dal 2008 e’ che per usufruire di questa detrazione ci si deve munire di una fattura o di uno scontrino riportanti la natura, qualita’ e quantita’ dei medicinali acquistati, oltre che il codice fiscale dell’acquirente (il cosiddetto “scontrino parlante” che dovra’ essere specificatamente richiesto al farmacista fornendogli la tessera sanitaria).
Da sapere che dal 2010, grazie ad un intervento del garante della Privacy, gli scontrini non dovranno piu’ menzionare il nome del farmaco ma il suo numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Fonte normativa
D.p.r. 917/86 Art.15 comma 1 lettere c e c bis, D.lgs.446/97 art.49 comma 1 e Circolare Agenzia delle entrate 40 del 30/7/09

ALTRE DETRAZIONI: FIGLI A CARICO E FAMIGLIE NUMEROSE
Figli a carico
Dal 2013 vi sono nuovi importi detraibili per i figli a carico
– 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Se il figlio ha eta’ inferiore a tre anni la detrazione aumenta a 1.220 euro. Se il figlio e’ portatore di handicap la detrazione aumenta di 400 euro.
Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 lettera c) modificato, a decorrere dal 1/1/2013 dalla Legge 228/2012 art.1 comma 483

Famiglie numerose
Per le famiglie con almeno quattro figli a carico e’ prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle gia’ previste per i famigliari a carico dalla legge (Dpr 917/86 art.12), cumulabile con le stesse.
La fruizione e’ possibile solo se i redditi dei figli non superano i 2.840,51 euro al lordo delgi oneri deducibili.
La detrazione e’ di 1.200 euro da ripartirsi al 50% tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore e’ a carico dell’altro la detrazione spetta tutta intera a quest’ultimo.
Fonte normativa
D.p.r. 917/86 art.12 comma 1 bis

ALTRE DETRAZIONI: ART BONUS (detrazioni donazioni a sostegno della cultura)
Le donazioni in denaro effettuate a sostegno della cultura sono detraibili dalle tasse nella misura del 65%.

Vi rientrano donazioni che riguardano:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita’ nello spettacolo.

La detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi, dall’irpef lorda, ripartita in tre quote annuali. Per le persone fisiche la stessa è riconosciuta nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Una importante Risoluzione dell’Agenzia delle entrate (n.136/E del 7/11/2017) ha precisato che la detrazione si applica anche alle erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato costituite su iniziativa pubblica (nel caso specifico un museo la cui gestione è stata affidata alla fondazione da un Ministero).

La detrazione si applica a decorrere dall’anno fiscale 2017, finanziata per questo e per gli anni successivi.

Riferimenti normativi:
– Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 318/319 che vanno a modificare l’art. 1 comma 1 del Dl 83/2014.

LINK UTILI
Normativa sulle detrazioni:
Testo Dpr 917/86 articoli dal 10 al 16

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