Il Tar boccia l’ordinanza di demolizione di un chiosco a Borgo San Lorenzo. Sentenza integrale

Il Tar boccia l’ordinanza di demolizione di un chiosco a Borgo San Lorenzo

 

 

La vicenda dei chioschi di Borgo San Lorenzo era scomparsa dal dibattito politico ormai da molti mesi forse in attesa degli esiti delle indagini della procura fiorentina. Adesso arriva un primo pronunciamento del tribunale amministrativo sul ricorso presentato da uno dei titolari per l’annullamento dell’ordinanza n. 6 dell’11 febbraio 2016 avente per oggetto “posteggio fuori mercato n.9 – demolizione opere eseguite senza idoneo titolo edilizio e ripristino dei luoghi”.
L’analisi che  viene effettuata dai giudici è abbastanza complessa e , secondo il mio modo di vedere, non sempre condivisibile ma quello che conta è il giudizio finale che non lascia spazio ad equivoci . “Il Tar della Toscana sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso , come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi di cui in motivazione. Condanna il comune di Borgo San Lorenzo alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 3.500 oltre iva. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.
Se la conclusione è chiara un po’ più complesso è il percorso per arrivarci che comunque sembra indicare la strada della ricerca di una composizione tra i legittimi interessi del privato e anche della pubblica amministrazione. Infatti riguardo al chiosco i giudici scrivono che  non condividono “l’assunto secondo cui esso dovrebbe ritenersi legittimato dalla DIA presentata nel 2007 (…) in quanto si configura “ come trasformazione del territorio soggetta a permesso da costruire che , nella specie, non è stato mai rilasciato.”  Per il Tar “ deve altresì escludersi che il titolo edilizio per  realizzare le opere oggetto di ricorso potesse restare assorbito dalla concessione relativa all’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico “ che non  può valere come permesso a costruire. Comunque l’ordinanza  con il  principio del legittimo affidamento in quanto il comune era orientato a ritenere sufficienti fino ad allora emanati . “ E del resto, anche all’avviso del procedimento sanzionatorio è facile rilevare – scrive il Tar – come il comune non abbia preso in esame ex novo il problema della legittimità della struttura ma abbia , invece, operato una “rivalutazione” della pratica alla luce delle stringenti indicazioni che provenivano dalla Procura della Repubblica di Firenze”.
Insomma per i giudici si poteva  utilizzare “ strumenti di carattere consensuale” per conciliare interesse pubblico e aspettative del privato il cui intervento è stato comunque autorizzato anche se in modo non completo. “Rispetto a tale strada – conclude il Tar –  l’esercizio del potere sanzionatorio unilaterale costituisce una extrema  ratio a cui ricorrere solo nel caso in cui non sia stato possibile realizzare per le vie indicate un equo contemperamento dei reciproci interessi. A tali indicazioni dovrà attenersi l’amministrazione nel dare esecuzione alla presente sentenza”.
Sembra un invito al buon senso al quale tutti speriamo si ispirino nel trovare una soluzione, compresa la Procura fiorentina.

LR

Allego l’integrale della sentenza che forse aiuta a capire meglio le motivazioni dei giudici e dovrebbro indirizzare verso una soluzione del problema senza ulteriori ricorsi giudiziari.

tar chioschi

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