L’incertezza delle regole. Una singolare vicenda amministrativa e giudiziaria

L’incertezza delle regole. Una singolare vicenda amministrativa e giudiziaria

 

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La storia che vi raccontiamo è la conferma delle difficoltà di operare all’interno di un quadro legislativo dove l’interpretazione delle norme non è mai univoca e l’incertezza frena la possibilità di prendere decisioni chiare e ai soggetti coinvolti di fare delle scelte a livello aziendale.

La vicenda che ha per protagonista la Piandisieve Srl  che ha la sua sede in via di Massorondinaio a San Piero a Sieve prende avvio addirittura nel 2010 quando la società presenta  al Suap del Mugello una richiesta per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi da svolgersi entro l’impianto esistente utilizzato per il trattamento e la trasformazione di materiali inerti per confezionare calcestruzzo. I rifiuti non pericolosi sono ovviamente quelli derivanti dai lavori edili.
I soggetti coinvolti sono il Suap , l’allora Provincia di Firenze e la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e paesaggistici. Stabilito che il progetto non deve essere sottoposto a VIA viene convocata una conferenza dei servizi a fine ottobre 2010 che si conclude negativamente per  l’opposizione della Soprintendenza. La Provincia informa il Suap del parere negativo  il 29 marzo 2011  affinché provvedesse a comunicarla alla società  proponente. Cosa che avviene dopo un anno e mezzo ovvero a ottobre 2012, due anni dopo la conferenza dei servizi!!

La Società non si dà per persa e presenta le sue osservazioni per una nuova Conferenza dei servizi convocata il 17 dicembre 2012 dove la Soprintendenza non si presenta  con la scusa di carenze documentali ed esigenze istruttorie e quindi rinvio al 25 gennaio 2013 dove la Soprintendenza chiede un’ulteriore verifica sulla legittimità delle procedure paesaggistiche pregresse.

“La conferenza si  conclude – scrive il Tar – con la decisione di ritenere non superato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza già nel 2011 e quindi la Provincia con atto istruttorio  propone di chiudere negativamente il procedimento per i rilascio dell’autorizzazione”. Il Suap invia il provvedimento negativo il 6 maggio 2013. A questo punto resta solo la strada del ricorso amministrativo al Tar in cui la società Piandisieve ritiene che la legittimità paesaggistica  dovrebbe  essere richiesta per nuovi impianti ma non per attività che si svolgono in impianti già esistenti “ senza modificare l’aspetto esteriore degli edifici”. Sempre nel ricorso si sottolineano pareri contraddittori  resi dalla stessa Soprintendenza durante il procedimento e difetti di istruttoria.
Sempre secondo la Piandisieve l’impianto sarebbe anche legittimato sotto il profilo paesaggistico “in quanto l’area in questione non era da considerarsi vincolata ai sensi della legge”.
Alla fine il giudizio sarà favorevole alla Piandisieve ma la vicenda è tutt’altro che lineare.
Quella che poteva sembrare un constatazione ovvia , ovvero che non c’erano nuove edificazioni, ma solo l’utilizzo degli impianti esistenti anche per la lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi(calcinacci) in un’area già occupata da oltre venti anni, non vale al 100%. “La norma infatti – scrive il giudice – richiama tout court l’applicazione dell’art. 146 del D: Lgs n.42/2004 all’interno di un procedimento autorizzatorio unico, al fine di inserire in esso la verifica da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico stante l’importanza degli interessi pubblici connessi, senza prevedere differenziazioni a seconda che l’attività di smaltimento debba svolgersi in impianti nuovi o già esistenti”(…)”Appare quindi logico che l’attività di gestione rifiuti in zona vincolata paesaggisticamente, in ragione della sua potenzialità lesiva, sia soggetta (anche) all’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo, a prescindere dalla circostanza che venga svolta in un impianto già esistente o meno”. Capirei, poco, se le obiezioni riguardassero l’aspetto “ambientale o sanitario”, ma se in un impianto già esistente si lavorano inerti o calcinacci che differenza può fare dal punto di vista paesaggistico?

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E’ invece fondato l’atteggiamento contraddittorio della Soprintendenza “ ben lungi da quel canone di coerenza e ragionevolezza che costituisce principio generale dell’azione amministrativa, questo vizio di istruttoria si è ripercosso sui provvedimenti finali il cui contenuto è contraddittorio e perplesso” e quindi , secondo il giudice la Provincia doveva proseguire l’istruttoria e non chiuderla.
Per questi motivi il ricorso viene accolto e gli atti impugnati vengono annullati. A questo punto dopo 6 anni la Piandisieve potrà svolgere l’attività richiesta? Sembrerebbe di no perché il Tar scrive che “ le competenti amministrazioni dovranno riesaminare il progetto e fornire una risposta compiuta e precisa in ordine al rispetto della normativa in tema di tutela del vincolo paesaggistico”.
Un po’ come nel gioco dell’Oca … bravo hai vinto ma torna al punto di partenza. Intanto sono passati solo 6 anni.

LR

PS Le amministrazioni dovranno pagare spese processuali al ricorrente per 3000 euro!

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