Il Tar cambia l’assegnazione dei lavori per la scuola di Cavallina

Il Tar cambia l’assegnazione dei lavori per la scuola di Cavallina

Con una sentenza pubblicata in questi giorni il Tar della Toscana è intervenuto sulla gara indetta dall’Unione dei Comuni del Mugello per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola di Cavallina per un importo di 1 milione 178 mila euro.

A ricorrere contro l’esito della gara e le determinazioni della commissione di valutazione è stata la ditta seconda classificata che ha contestato alcuni punteggi assegnati alla ditta risultata prima in difformità a quanto previsto dal bando.
Il ricorso è stato accolto e il tar nella sentenza ha annullato l’atto di assegnazione e ha disposto il subentro dell’azienda ricorrente nella realizzazione dei lavori.
In particolare per i giudici “la Commissione avrebbe attribuito alla prima classificata un punteggio relativo al parametro concernente l’isolamento degli infissi esterni nonostante la soluzione progettuale dalla stessa presentata, contemplando finestre con un numero di ante maggiore rispetto a quelle preesistenti, si ponesse in contrasto con il capitolato nella parte in cui escludeva l’attribuzione del punteggio qualora le migliorie proposte comportassero la modifica della proporzione tra parte opaca e parte trasparente degli infissi esterni.

La Commissione avrebbe poi illegittimamente attribuito all’impresa P… un punteggio anche in relazione al parametro relativo alla prestazione energetica dell’edificio non tenendo conto della prescrizione del bando secondo cui le proposta migliorative avrebbero potuto riguardare esclusivamente il sistema di riscaldamento dei locali mediante l’introduzione di un sistema a pannelli radianti a pavimento a spirale e/o a serpentina.”(…)”Tale comportamento – scrivono i giudici – avrebbe altresì ingiustamente discriminato la ricorrente i cui conteggi relativi al coefficiente di risparmio energetico, in ossequio al bando, tenevano conto solo dell’efficienza dell’impianto di riscaldamento”.
Il comune di Barberino di Mugello si era costituito in giudizio per contestare il ricorso ma le obiezioni presentate non sono state ritenute sufficienti e persuasive.
“Le parte resistenti – concludono i giudici -non hanno contestato la riparametrazione dei punteggi effettuata nel ricorso in base alla quale escludendo la valutabilità della offerta della Impresa P… in relazione allo specifico parametro relativo agli infissi la vincitrice della gara risulterebbe la ricorrente L…. costruzioni.

Si tratta di mera operazione matematica non implicante l’esercizio di alcuna attività valutativa che determina la possibilità di accogliere non solo la domanda di annullamento della graduatoria finale (con assorbimento delle due restanti censure) ma anche quella di subentro che non incontra ostacolo nel contratto non essendo questo stato stipulato a seguito dell’accoglimento della istanza cautelare.In tali termini il ricorso deve, pertanto, essere accolto.”
In pratica il Tar aveva già concesso la sospensiva che aveva consigliato di non sottoscrivere il contratto e quindi ora il comune potrebbe firmare l’atto con la ditta seconda classificata  indicata dal Tar, salvo ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato che farebbero ritardare ancora di diversi mesi l’avvio dei lavori per la scuola di Cavallina.

LR

10.10.18

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