Un gravissimo attacco al diritto d’asilo

Governo, accoglienza? Una stretta gravissima e fuori legge

Con una nota formale indirizzata ai Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del 16 luglio la Presidente della Commissione nazionale per il diritto d’asilo invita esplicitamente ad intervenire perché i trend relativi al fenomeno vengano ridimensionati

 

Compito primario della Commissione Nazionale è monitorare la corretta attuazione delle normative internazionali, dell’Unione Europea e interne in materia di diritto d’asilo anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti. Compito che, come ricorda l’Associazione per gli Studi Giuridici – ASGI sull’Immigrazione, è sancito dal d.Lgs 25/08 all’art. 5 co.1 che le attribuisce anchecompiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni”.

Perché questo incipit tecnico? Perché è questo il campo in cui si è svolta un irritualità piuttosto rilevante e preoccupante.

Con nota formale indirizzata ai Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale del 16 luglio infatti la Presidente della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, il Prefetto Sandra Sarti, esplicita l’indirizzo politico che i Commissari devono seguire nella valutazione delle domande di protezione internazionale e, in particolare sulla valutazione delle domande.

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La Presidente evidenzia nella sua nota come, nonostante la circolare del Ministro dell’Interno del 4 luglio u.s., non si è ancora vista la richiesta flessione nel riconoscimento della protezione umanitaria e con un linguaggio che non lascia margini di ambiguità ordina che “dalla prossima settimana il trend degli stessi subisca la necessaria, improrogabile e doverosa modifica”.

Nella nota inviata dalla Prefetta Sarti pertanto la citata circolare ministeriale diviene prevalente sui fondamenti costituzionali (tra cui artt. 2, 3, 10 e 117), oltre che sulle norme di legge nazionale (ad es.: art. 5, co, 6, d.lgs. 286/98) e sovranazionale (tra i quali va richiamata la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali) su cui si fonda la protezione umanitaria.

Sottolinea ancora ASGI come «va ricordato come l’autonomia formale delle Commissioni territoriali è prevista dall’art. 4, co. 3 bis, d.lgs. 25/08 (“Ogni Commissione territoriale e ognuno delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione”) ed è anche il presupposto del Codice di Condotta adottato, ai sensi dell’art. 5, co. 1 ter, d.lgs. 25/2008, il 15 novembre 2016, per i presidenti e i componenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale e della stessa Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo».

Autonomia e indipendenza di giudizio che vengono evidentemente gravemente compromesse attraverso l’ordine, impartito da un Prefetto della Repubblica, di sostanzialmente eludere la legge nazionale che impone l’obbligo per le commissioni territoriali di procedere a un esame delle domande di protezione internazionale “su base individuale”, ovverosia caso per caso alla luce delle dichiarazioni del richiedente e delle specifiche e pertinenti informazioni sul suo Paese di origine.

Per ASGI l’unico esito possibile è «che proprio in ragione del ruolo ricoperto dalla Prefetta Sarti, la comunicazione inviata sia gravissima e che la Prefetta Sarti debba assumersene ogni responsabilità e, dunque, dimettersi con effetto immediato».

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