Verso il nuovo codice del commercio della Regione Toscana

mercatini 1Riassetto complessivo del commercio conferendo maggior organicità e coordinamento alle norme che regolano il settore; inserimento e disciplina di fenomeni finora non normati; maggior semplificazione amministrativa; disciplina delle manifestazioni fieristico-espositive (che erano oggetto di altra legge regionale, la 18 del 2005). Sono i punti principali contenuti nel Documento Preliminare alla proposta di legge sul Nuovo Codice del Commercio approvato nell’ultima seduta di giunta. Il Nuovo Codice va a sostituire la legge regionale 28 del 2005 già oggetto di varie modifiche e di pronunce di incostituzionalità. Il documento, licenziato dalla giunta, adesso verrà esaminato dal Consiglio regionale. L’intenzione è di approvare il Nuovo Codice entro la fine del 2016.

“Nel testo che abbiamo predisposto – afferma l’assessore regionale alle attività produttive e al commercio Stefano Ciuoffo – vogliamo riunire tutte le norme ora esistenti puntando soprattutto su chiarezza e semplificazione. Saranno rimodulati alcuni punti controversi o poco chiari, normati fenomeni nuovi come gli home restaurant, o altri aspetti legati al commercio che fino ad adesso lo erano soltanto in parte. Uno dei punti chiave è la valorizzazione del piccolo commercio: negozi e botteghe con la loro attività producono ricchezza ma sopratutto rivitalizzano le nostre città e sono parte della storia ed identità della Toscana. Dedichiamo loro un’attenzione particolare prevedendo procedure più chiare e e semplificate. Questo – conclude Ciuoffo – rappresenta ovviamente un primo passo di un percorso che intendiamo proseguire di concerto con tutte le categorie”.

Il documento, in materia di commercio in sede fissa, prevede una disciplina dei temporary store (esercizi di vicinato dove si svolge attività di vendita, anche a fini promozionali, con durata temporanea e comunque non superiore a 60 giorni consecutivi) precisando che l’esercizio anche da parte di aziende di produzione interessate alla vendita diretta e alla promozione del proprio marchio, in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni o comunque riunioni straordinarie di persone, può avvenire per il periodo coincidente con l’evento. Semplificato il procedimento di apertura, ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica sostituendo l’autorizzazione con la SCIA.Mercato-30110

Altra semplificazione, relativamente al commercio su aree pubbliche, per il procedimento di avvio dell’attività svolta su posteggio sottoponendola a SCIA ed eliminando la duplicazione del procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico e di autorizzazione all’esercizio dell’attività. Ai soggetti non professionisti che solo saltuariamente vendono, barattano o espongono merci di modico valore, il cui prezzo unitario non deve superare il valore di 250 euro, nell’ambito dei mercatini cosiddetti “dei non professionisti” (dell’ingegno, scambisti, vintage, ecc.), viene richiesto solo il possesso dei requisiti di onorabilità (e quindi nessun titolo abilitativo, iscrizione al registro imprese, partita iva, rilascio dello scontrino fiscale, regolarità degli adempimenti fiscali, ecc.) a patto prendano parte ad un massimo di 10 eventi l’anno, ed un apposito tesserino di riconoscimento da esporre in modo ben visibile.

In materia di somministrazione di alimenti e bevande, quella temporanea nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni, viene legata alla loro durata ed ai locali o aree in cui si svolge. Per gli home restaurant (somministrazione di alimenti e bevande all’interno di civili abitazioni ed a favore di una clientela limitata), i locali devono avere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, va presentata una SCIA al Comune e devono sussistere i requisiti di onorabilità e professionalità.coop

Per le attività economiche che si svolgono su area pubblica (edicole, chioschi, fiorai e simili) pur non rientrando nell’ambito del commercio su aree pubbliche, vengono dettati criteri relativi alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione ed alle disposizioni transitorie, oltre all’estensione a queste attività della disciplina in materia di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In generale viene prevista una maggiore semplificazione: dei procedimenti di riduzione della superficie di vendita degli esercizi in sede fissa; della vendita e somministrazione mediante distributori automatici; dell’ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione riservate a particolari soggetti (spacci, mense, alberghi, effettuate da amministrazioni a favore dei dipendenti, in scuole, ospedali , ecc.); della cessazione dell’attività; del subingresso, in caso di risoluzione di contratto di affitto di azienda con contestuale cessione dell’attività ad altro soggetto.

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