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Parere negativo della Regione sul parco eolico a Barberino

di Leonardo Romagnoli

Parere negativo della Regione sul parco eolico a Barberino

La Regione Toscana conferma il parere negativo sulla compatibilità ambientale del Parco eolico del Monte Spicchio e  Monte Citerna nel comune di Barberino di Mugello.

La presentazione del progetto era avvenuta a Barberino il 16 maggio del 2008 da parte della società “Parco eolico Carpinaccio srl”.Il progetto prevedeva  l’installazione di 16 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, per una potenza complessivamente installata pari a 32MW e produzione attesa annua di circa 78 GWh (circa 39.000 tonnellate di emissioni di CO2 evitate per ogni anno di funzionamento del parco). Gli aerogeneratori di tipo tripala, rotore di diametro 90 m, ed altezza della torre al mozzo di circa 80 m (altezza massima torre + pala 125 m) erano  tutti ubicati nel territorio comunale di Barberino di Mugello. Il progetto indicava due modelli alternativi di aerogeneratori da 2 MW: Vestas V90 ( colore bianco e diametro del rotore pari a 90 m) e Enercon E82 ( colore bianco/grigio e diametro del rotore pari a 82 m); l’impianto eolico si articolava in due distinti gruppi di aerogeneratori: 7 aerogeneratori (da 1 a 7) posizionati sul crinale del Monte Spicchio, ad una altitudine compresa tra 825 e 916 m slm e 9 aerogeneratori collocati lungo il crinale di Monte Citerna ad una altitudine compresa tra 800 e 930 m slm.. Gli aerogeneratori occupavano una fascia di territorio, con andamento est-ovest, della lunghezza complessiva di 4,0 km circa e erano posizionati ad una distanza mutua variabile, mediamente pari a circa 280 m.

Il progetto prevedeva  la realizzazione di piazzole per il montaggio degli aerogeneratori in situ (45 m x 35 m), opere di fondazione degli aerogeneratori stessi (fondazione diretta su plinto a gravità o fondazione indiretta su micropali), viabilità di collegamento fra le piazzole e fra l’area d’impianto e la rete viaria locale, cavidotto di collegamento elettrico fra gli aerogeneratori e tra questi e la cabina elettrica di smistamento/trasformazione, e cavidotto di collegamento fra la cabina di smistamento e la rete elettrica nazionale mediante la realizzazione di una apposita cabina di consegna.

I 16 aerogeneratori sarebbero stati  collegati tra di loro tramite una rete elettrica interrata MT 20 kV  che seguiva  per uno sviluppo complessivo di circa 6 km i crinali dei monti Citerna e Spicchio e la locale viabilità esistente. Era  prevista la realizzazione di una cabina di trasformazione 30 kV/132 kV, dalla quale una linea AT 132 kV interrata di lunghezza pari a circa 250 metriavrebbe portato  la potenza prodotta ad una stazione elettrica di smistamento da realizzarsi presso l’esistente linea AT 132 kV in Comune di Firenzuola.

Già la conferenza dei servizi del 16 giugno 2009 si era conclusa con un parere non favorevole supportato dalle richieste di integrazioni soprattutto del Comune di Barberino e dei vari dipartimenti regionali, compreso Arpat, riguardanti sia l’avifauna ma soprattutto gli aspetti paesaggistici e di impatto dell’opera sul territorio e sulle aree boscate.

Nonostante  le integrazioni presentate dalla società proponente per

la Valutazione di Impatto Ambientale il parere negativo del Comune di Barberino  e le obiezioni della Provincia  e dei Dipartimenti della Regione sono stati confermati alla fine di ottobre e sono diventati parte integrante della delibera 1199 del 21 dicembre scorso “con pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico Monte Spicchio e Monte Citerna nei Comuni di Barberino del Mugello e Firenzuola (FI), proposto dalla Parco eolico Carpinaccio s.r.l., secondo le ragioni esposte nel verbale della Conferenza di servizi interna del 16.06.2009” (vedi allegato).

Nella delibera regionale vengono riportati i  pareri espressi da vari soggetti fra cui spiccano le osservazioni del comune di Barberino che riportiamo parzialmente :

2.3 Paesaggio 

Nella nota della Parco Eolico Carpinaccio Srl si fa riferimento alla strumentazione urbanistica comunale, e segnatamente all’art. 44 del Regolamento Urbanistico Comunale, il quale testualmente recita:  

[…]  

Art. 44. Impianti per la produzione di energia rinnovabile  

[…] 

a. Parco eolico monti Citerna e Spicchio  

Quest’area è individuata all’interno dello studio di fattibilità redatto dalla Comunità Montana del Mugello 

su "Lo sviluppo della risorsa eolica nel territorio della Comunità Montana del Mugello".  

4. L’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita con le procedure di cui alla Legge Regionale 24 aprile 2005, n. 39; per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 13 della predetta Legge, occorrerà il preventivo parere del Consiglio Comunale.  

5. Il parere di cui sopra potrà accogliere motivate deroghe alle norme generali sulle aree boscate di cui  

all’art. 15 delle presenti NTA, purché gli interventi siano accompagnati da adeguate forme di compensazione ambientale. 
 

Tale norma non annulla (né potrebbe legittimamente farlo) le limitazioni poste dal Piano  

Strutturale, il quale come già ricordato include l’area in esame all’interno del “Sistema territoriale montano” e dei subsistemi “Montano della Futa” e “della collina alta”, territorio considerato (art. 19)  

“… di alto valore paesistico, da valorizzare promuovendone una fruizione turistica regolamentata, con  

finalità ecologiche. A tal fine il R.U. promuoverà la formazione del Parco Territoriale della Dogana… Non 

si ammettono nuove edificazioni, se non quelle connesse all’attività agricola aziendale ai sensi della LR  

64/95 …”;  

inoltre 1’area è compresa nel subsistema delle aree boscate, le quali costituiscono invariante ai sensi dell’art. 12 delle NTA del Piano Strutturale, cfr. art.12 “Invarianti strutturali relative al territorio rurale (art.16 P.I.T.): mentre all’art.42 “Il subsistema delle aree boscate: indirizzi e prescrizioni per it Regolamento Urbanistico" vengono individuati i seguenti indirizzi:  

“… Le aree boscate dovranno essere tutelate, limitando i disboscamenti o i tagli estesi del sottobosco. Si  

ammetteranno gli interventi tradizionali di diradamento, nei limiti delle leggi vigenti, a condizione che ciò 

non comporti modificazioni degli assetti geomorfologici. Nel subsistema è vietata la nuova edificazione ivi  

compresa quella prevista dalla L.R. 64/95, se non per servizi non altrimenti localizzabili, necessari alla  

gestione dei parchi e delle aree protette di cui all’art.15, comma 1, quali punti informativi, servizi igienici, 

chioschi ristoro, piccoli magazzini ecc. E’ prescritto:  

– il mantenimento integrale delle vegetazioni di alto fusto esistenti, che potranno essere modificate, solo  

all’interno di progetti di recupero ambientale di situazioni degradate o per la realizzazione di piste verdi in 

funzione antincendio.” 
 

Le prescrizioni del Piano Strutturale peraltro risultano recepite dall’art.67 delle NTA del  

Regolamento Urbanistico: “ Aree agricole speciali: Parco della Dogana”, che definisce tale area come  

“… volano per la rinaturalizzazione del territorio montano, una volta chiusa la stagione dei cantieri della  

Variante di Valico, e come valorizzazione delle risorse della montagna…”, e subordina ogni intervento ad “… una preliminare convenzione fra gli operatori privati e 1’amministrazione comunale, finalizzata a 

regolare e garantire l’uso pubblico e la manutenzione del parco, con particolare riferimento alle strade  

vicinali, ai sentieri ed alle piste esistenti, nel rispetto delle seguenti condizioni: “……………………  

c. le alberature di alto fusto esistenti siano salvaguardate;  

d. non sia prevista la realizzazione di nuova viabilità, tranne quella strettamente funzionale;  

e. siano salvaguardate le visuali panoramiche ed i crinali;  

Il riferimento alle “… motivate deroghe” di cui al medesimo art. 44 non può inoltre trovare 

applicazione in presenza di un intervento avente carattere areale e non puntuale, quale quello in esame, tale da interessare uno sviluppo di circa 4 km interamente in area boscata. 

Quanto al merito delle valutazioni paesistiche, si espone di seguito il parere espresso dal Collegio Comunale per il Paesaggio nella seduta del 14 ottobre 2009 

Premesso che:  

1’intervento proposto incide su un ‘area caratterizzata da boschi a prevalenza di faggio, in gran parte 

costituiti da faggete e in piccola parte da boschi misti di conifere e latifoglie mesofile, che costituiscono un 

tipico elemento del paesaggio naturale delta montagna appenninica toscana di quota inferiore quale 

1’Appennino Tosco-Emiliano; 

1’area è inoltre compresa nel Parco della Dogana, individuato nel Piano Strutturale come ambito a 

vocazione turistica, naturalistica e forestale; 

è caratterizzata da una morfologia particolarmente acclive, e da assenza di infrastrutture ad eccezione della 

strada comunale che unisce i punti 12/16;  

è gia impattata dalla presenza dell’A1, la quale occupa peraltro quote molto inferiori a quelle in esame e  

con estesi tratti in galleria; la costruenda Variante di Valico nel tratto in esame è interamente in galleria;  

si fa rilevare che:  

l’impatto dell’intervento non a di tipo puntuale ma territoriale, trattandosi di un sistema continuo costituito 

da ampie piazzole, strade e consistenti movimenti di terra; che tale sistema impatta su aree di alto pregio  

naturale e paesaggistico, interessando un crinale e due vette, alterandolo in modo permanente; 

si ritiene pertanto che il rapporto costi/benefici tra la produzione di energia eolica “pulita” e la distruzione permanente di un ambiente ancora integro risulti negativo
 
siano da condividere i pareri espressi dal Comune di Barberino di Mugello e dalla Regione Toscana, 

evidenziando in particolare il contrasto con il P.S. comunale;  

si esprime pertanto PARERE CONTRARIO all’intervento, con l’eccezione della sola zona interessata dai  

generatori 12/13/14/15/16, in quanto già servita da viabilità carrabile, e caratterizzata da una morfologia  

meno acclive e da una copertura boscata di minore pregio.  

Ad integrazione del parere citato si riporta 1’analisi dei caratteri naturalistici dell’area interessata che costituisce allegato al parere del Collegio Comunale per il Paesaggio: 

Il progetto si inserisce in un sistema caratterizzato da boschi a prevalenza di faggio; sono ecosistemi  

forestali presenti in Toscana nella fascia altimetrico-vegetazionale a cavallo dei 1000 m di altitudine; per 

ca. il 90% si tratta di boschi governati a ceduo, per la restante frazione di boschi governati a fustaia.  

In Mugello, quindi, sono presenti, a sprazzi, soltanto sulle vette e sui passi appenninici.  

Nel Comune di Barberino di Mugello, in particolare, dato che i caratteri ecologici dei Monti della Calvana  

non consentono l’affermazione di questi popolamenti forestali, le faggete si ritrovano soltanto nei pressi del  

Passo della Futa dove, oltretutto, sono governate a fustaia o in conversione a fustaia: le faggete della Futa,  

pertanto, sono da ritenersi un non comune elemento naturalistico del paesaggio.  

Inoltre, trovandosi nella fascia sommitale della sezione mugellana dell’Appennino Tosco-Emiliano, i  

popolamenti di faggio barberinesi radicano proprio nel pieno del loro habitat: oltre alla rarità, quindi, 

posseggono quindi un buon grado di naturalità. Di più, trattandosi, nel caso di specie, di faggete che  

vegetano in ambienti oligotrofici (che offrono, cioè, scarso nutrimento agli organismi ospitati), si tratta di 

ecosistemi più delicati che si reggono su equilibri delicati e fragili che possono essere facilmente  

compromessi.Faggete rare, naturali e fragili, quindi.  

Il progetto in questione andrebbe oggettivamente ad alterare lo stato naturale dei boschi interessati, in gran parte costituiti da faggete e in piccola parte da boschi misti di conifere e latifoglie mesofile. La materiale realizzazione (cantierizzazione e edificazione) di un vero e proprio polo industriale nel bel mezzo della montagna (n. 16 aerogeneratori, oltre 5,5 km di viabilità, e varie opere connesse) provocherebbe:  

– in termini quantitativi, la riduzione di oltre 50 ha di superficie boscata (in larga parte coperti da faggete  

governate a fustaia);  

– in termini qualitativi, l’introduzione di una quantità massale di materiali artificiali, col rischio di serie  

alterazioni dei cicli vitali della vegetazione e degli animali: considerando le sole piazzole alla base delle  

torri (m 40x35x3), nei 4 km complessivi su cui si distribuisce l’impianto verrebbero immessi quasi 70.000 mc 

di calcestruzzo. Non può escludersi che la lenta ma inesorabile degradazione della materia inorganica operata nel lungo periodo dagli agenti biologici e meteorici possa cagionare il rischio di avviare una possibile contaminazione del suolo e del sottosuolo con introduzione di sostanze chimiche inorganiche nei cicli  biogeochimici naturali, con sicuri riflessi sulla flora, sulla fauna e sui rapporti ecologici.  

– in termini di assetto idrogeologico, le faggete in questione sono dei tipici boschi di protezione che si  

trovano ed ammantano proprio la fascia di crinale della montagna, ossia la porzione alta del bacino  

imbrifero, che costituisce una zona particolarmente critica per la regimazione delle acque. 

L’alterazione del sistema idraulico prodotta dalle trasformazioni di cui sopra dovrebbe essere affrontata  

prevedendo la realizzazione di un’adeguata rete di opere di sistemazione idraulica lungo tutto il territorio 

interessato dalla realizzazione dell’intervento.  

2.4 Suolo e sottosuolo  

Circa il sito individuato per il recapito dei materiali di scavo, si ribadisce che il piano di recupero della cava di Montecarelli non contempla l’acquisizione dall’esterno di materiale.  

Pertanto quanto previsto dal progetto non è ad oggi compatibile con l’autorizzazione emessa a carico della Soc. Mugello Cave. Stesso dicasi per quanto attiene al materiale inerte di  approvvigionamento, il quale non può identificarsi con quello generato dalla coltivazione della medesima cava in quanto ad oggi l’attività di cava risulta interrotta.  

2.5 Risorsa idrica  

Ai fini di una puntuale verifica delle criticità idrogeologiche, e dell’espressione di un parere 

finalizzato al rilascio dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico si rileva che la documentazione presentata non può considerarsi esaustiva. 

È necessario che il progetto definitivo sia accompagnato da una relazione di fattibilità geologicogeotecnica di maggiore dettaglio (art. 75 – Regolamento forestale, Reg. Toscana DPGR 48/R dell’8.8.2003) rispetto all’elaborato E5 – Studio geologico-geotecnico presentato. Lo studio deve infatti contenere indagini geologiche di dettaglio per ogni intervento previsto sulla viabilità esistente, sulla nuova viabilità, sulle piazzole e quindi sull’area interessata dal posizionamento del singolo aerogeneratore.  

Visto inoltre il particolare contesto in cui si interviene, caratterizzato anche dalla presenza di zone  a  pericolosità geomorfologica G4 che interessano la nuova viabilità, e le dimensioni e tipologia  degli interventi, occorre :  

– evidenziare e dettagliare le opere di sistemazione e consolidamento (individuarne la tipologia e allegare i relativi dettagli progettuali)  

– effettuare le necessarie verifiche di stabilità del pendio, sia sulla viabilità, sia sui singoli  

interventi  

– definire i sistemi di regimazione delle acque superficiali, presenza di eventuali guadi 

– predisporre planimetrie e sezioni in scala maggiore rispetto a quelle allegate al definitivo, per permettere una corretta valutazione sia degli interventi lineari che puntuali in termini di sbancamenti e riporti, sistemazioni ambientali, disboscamenti (definiti nella loro estensione)  

Clima acustico  

Si ribadisce che 1’intervento risulta incompatibile con it vigente PCCA.  

In conclusione, si ritiene che la documentazione fornita dai proponenti a corredo delle proprie Osservazioni non contenga elementi tali da rimuovere i motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento di VIA in oggetto, e si ribadisce il PARERE CONTRARIO di questo Comune all’intervento denominato “Parco Eolico Monte Spicchio e Monte Citerna”, con l’eccezione della sola zona interessata dai generatori 12/13/14/15/16.” 

Da notare solo che il sito in questione era stato localizzato da uno studio della Comunità Montana del Mugello sui possibili sviluppi dell’energia eolica nel territorio e che il parere del comune di Barberino non riguarda alcuni dei generatori indicati nel progetto anche se sembra poco plausibile , in questo momento, una riproposizione in forma ridotta del progetto originario.

lr

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