Luco di Mugello – Si chiude con piena soddisfazione per la Polisportiva Luco la complessa vicenda giudiziaria legata alla partita contro l’U.S.D Montagnano, disputata l’8 settembre 2024. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal Montagnano, confermando le decisioni precedentemente espresse sia dal Giudice Sportivo Territoriale sia dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC – LND.
Un risultato chiaro dopo mesi di ricorsi
La Polisportiva Luco, che aveva già visto riconosciuta la validità del risultato sul campo nelle precedenti istanze, esprime soddisfazione per l’esito definitivo del procedimento. La decisione chiude una lunga serie di ricorsi e conferma la correttezza e regolarità della condotta della squadra.
Il club ha voluto ringraziare pubblicamente i professionisti che hanno contribuito a questo successo legale:
- Lo Studio legale Michelagnoli
- L’Avv. Vittoria Cristiani
- Il Dott. Elia Meucci
- Il segretario della Polisportiva Luco, Simone Parigi
Un caso che lascia il segno
Dopo mesi di battaglie legali, questa sentenza rappresenta un punto fermo non solo per la Polisportiva Luco, ma anche per il sistema sportivo locale, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole e della tutela della trasparenza.
Con la vicenda alle spalle, la squadra può ora concentrarsi esclusivamente sul campo, forte di una decisione che ne ha ribadito la correttezza e l’impegno.
La decisione integrale:
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
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4. HA RIGETTATO, CON CONFERMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2024, presentato, in data 22 novembre 2024, dalla U.S.D. Montagnano 1966 contro la Polisportiva Luco A.S.D., nonché contro il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Toscana FIGC – LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24 ottobre 2024, che, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo C.R., di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 26 settembre 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Luco A.S.D., è stata inflitta alla U.S.D. Montagnano 1966 la punizione sportiva della perdita della gara Luco – Montagnano dell’8 settembre 2024 con il punteggio di 0-3, l’ammenda di € 400,00, l’inibizione sino al 6 ottobre 2024 al dirigente accompagnatore Andrea Cartocci e la squalifica per una giornata al calciatore Kaspars Svarups; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE COMPLESSIVAMENTE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, DI CUI € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA FIGC, ED € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA LUCO ASD