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Seconda Categoria – Reconquista-Spartaco Banti si rigioca dal 1′ a porte chiuse

di Leonardo Romagnoli

La partita tra A.S.D. Reconquista e A.S.D. S. Banti Barberino del 27 ottobre 2024 è stata sospesa all’11º minuto del primo tempo, sul punteggio di 0-0, a causa di episodi avvenuti in tribuna che hanno provocato quattro feriti. L’Arbitro ha ricevuto l’ordine dal Comandante dei Carabinieri di interrompere la gara per motivi di ordine pubblico, e dopo un’attesa di 45 minuti, la partita è stata definitivamente sospesa. Il Giudice Sportivo ha deciso che la gara dovrà essere ripetuta a porte chiuse, considerando gli eventi come circostanze eccezionali, e ha inviato gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.

Il Giudice Sportivo ha esaminato il rapporto dell’Arbitro e ha stabilito che la sospensione della partita era giustificata e necessaria per motivi di sicurezza pubblica. Gli eventi, fuori dal controllo dell’Arbitro, sono stati gestiti dai Carabinieri, che hanno esercitato la loro autorità legale per garantire l’ordine pubblico. Data la gravità della situazione, il Giudice ha deciso di annullare la partita e disporre la sua ripetizione, ma a porte chiuse per precauzione, evitando così potenziali disordini futuri. Inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale segnala la gravità degli episodi avvenuti durante l’incontro.

Ecco il testo della sentenza:
“DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. RECONQUISTA/A.S.D. S.BANTI BARBERINO DEL 27 OTTOBRE 2024 (sospesa all’11º del p.t. sul risultato di 0-0).
Il Giudice Sportivo, visto il rapporto dell’Arbitro osserva: va ricordato in via preliminare, che oggetto della presente decisione è una declaratoria di regolarità o meno della gara Reconquista-S.Banti Barberino del 27.10.2024, sospesa dall’Arbitro pochi minuti dopo l’inizio del primo tempo (11º): quindi una vicenda riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 65 comma 1 lett. b) e dall’art. 66 comma 1 lett. a) C.G.S.. Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 61C.G.S., i procedimenti in ordine a tali fatti si svolgono sulla base delle sole risultanze degli Ufficiali di gara, per tali intendendosi, anzitutto, il rapporto dell’Arbitro. Tutto ciò premesso, è quindi necessario, assumere come base essenziale, ai fini di ogni valutazione e conseguente decisione, quanto riferito dall’Arbitro nel suo rapporto, che risulta preciso, circostanziato e dettagliato. In particolare l’Arbitro riferiva nel rapporto di gara che a seguito di episodi verificatisi in tribuna fuori del suo controllo, vi erano state quattro persone ferite, per cui il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri gli aveva impartito il divieto di proseguire la gara per motivi di ordine pubblico. Al che, l’Arbitro, interrotta momentaneamente la gara in attesa che i Carabinieri svolgessero i loro accertamenti, la sospendeva definitivamente dopo 45′ di attesa.
Questo è il contesto – sinteticamente esposto – nel quale l’Arbitro ha fischiato la fine e rimandato le squadre negli spogliatoi (né egli poteva fare diversamente). Ed invero, il provvedimento dei Carabinieri intervenuti, con autonoma legittimità per i poteri spettanti per legge in materia di ordine e sicurezza pubblica, fa assumere rilevanza quale “circostanza di carattere eccezionale” tutto quello che è avvenuto all’interno dell’impianto sportivo per cui ricorre nella fattispecie concreta la legittimazione a questo organo disciplinare per annullare la gara disponendone la ripetizione ai sensi dell’art. 10 comma 5, lett. d), C.G.S..
Ritiene altresì questo Giudice di dover accompagnare a detto provvedimento anche l’ulteriore misura, prevista dall’art. 8 comma 1, lett. e) C.G.S., dello svolgimento della gara a porte chiuse. Si tratta di misura precauzionale adottata su valutazioni di questo Giudice Sportivo all’interno di un’ottica esclusivamente legata al fatto agonistico che non può avere la completezza e l’autorità istituzionale che sono invece proprie delle valutazioni sui motivi precauzionali di ordine pubblico spettanti agli Organi statali di pubblica sicurezza. Nel contempo gli atti devono necessariamente essere inviati alla Procura Federale per i gravi episodi avvenuti fuori controllo dell’Arbitro per l’accertamento delle eventuali responsabilità a carico di Società e tesserati.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo territoriale delibera di: annullare la gara Reconquista-S.Banti Barberino del 27 ottobre 2024 disponendone la ripetizione a porte chiuse. Trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana e alla Procura Federale per i conseguenti adempimenti ed accertamenti di esclusiva competenza”.

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