In periodo di stop del calcio giocato la sentenza su San Piero-Gallianese di 1 anno fa

La Procura Federale, con provvedimento n. 997/2020, ha deferito i seguenti soggetti:

– Chiavacci Paolo, Allenatore f.f. della Società Sportiva S. Piero a Sieve, per la inosservanza degli artt. 4, comma 1, e 39 CGS vigente;

– Società ASD San Piero a Sieve, per rispondere ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 25, comma 6, CGS,di quanto addebitato al proprio tesserato.

L’Arbitro della gara S. Piero a Sieve/Gallianese, disputata in data 26.01.2020 nell’ambito del Campionato di I categoria della Toscana, ha così descritto, tra gli altri, alcuni fatti della competizione aventi diretta rilevanza agli effetti disciplinari: – 8° del I tempo, ammonizione del Dirigente Marchi Enrico (Società A.S.D. Gallianese); – 42° del I tempo, espulsione dell’Allenatore della medesima Società, Lampredi Andrea, e del Dirigente della Pol. S.Piero a Sieve, Chiavacci Paolo, per reciproche intemperanze verbali. Successivamente quest’ultimo rivolgeva al D.G. frasi dal contenuto irriguardoso; – 41° del II tempo, il D.G. doveva correre – mentre il gioco era fermo – dietro la rete di recinzione, ove i Dirigenti ed i Calciatori di entrambe le squadre avevano raggiunto, inspiegabilmente e in stato di “agitazione generale”, 4/5 persone non identificabili, in tempo per accertare che il Dirigente Marchi, che si prodigava per calmare gli animi, veniva gettato a terra, in modo definito non particolarmente violento, dal Calciatore Belli Filippo (S. Piero a Sieve), prontamente espulso. C.R. TOSCANA – C.U. n.52 del 25-02-2021 1374 – 47° del II Tempo – con il gioco in svolgimento – doveva, infine, accorrere dietro le aree tecniche ove alcuni calciatori della Società Gallianese lo informavano di un’aggressione avvenuta nei confronti del Signor Andrea Lampredi, loro allenatore, che si trovava dietro la rete di recinzione e che era, in conseguenza, svenuto. Avvicinatosi notava una persona stesa a terra “presumibilmente svenuta” che però non è riuscito ad identificare perché parzialmente coperto da un cartellone pubblicitario. A gara ultimata, nel rientrare negli spogliatoi, il Dirigente Marchi, dopo aver confermato l’episodio per averlo visto di persona, dichiarava essere il Lampredi la persona in terra, svenuta perché aggredito dal Dirigente della squadra avversaria, Paolo Chiavacci. Il Lampredi era stato, quindi, trasportato in ospedale dal quale veniva dimesso con prognosi di giorni 5 (cinque). Il G.S. Territoriale della Toscana, esaminato il rapporto così reso dall’Arbitro, ha assunto, a carico dei Dirigenti delle due squadre Chiavacci e Lampredi e del Calciatore Belli, i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni (C.U. n. 44/2020) e, rilevando che l’episodio non è stato percepito dal D.G. perché impegnato a dirigere la competizione nella parte opposta del campo, disponeva la trasmissione gli atti della gara alla Procura Federale al fine di identificare i soggetti responsabili dell’aggressione subita dal Tesserato Lampredi. L’Ufficio, raccolte le dichiarazioni dei Dirigenti della Società S. Piero a Sieve:, Azzini Chiavacci e Polloni, tenuto conto di quanto dichiarato dal Dirigente della Società Gallianese, Enrico Marchi, al momento dello svolgimento dei fatti come emersi dagli atti ufficiali della gara ha, previa notifica in data 2.8.2020 dell’avviso di conclusione delle indagini, disposto il deferimento a questo Tribunale del Tesserato Chiavacci Paolo nonché della Società San Piero a Sieve, dallo stesso presieduta, per la conseguente responsabilità prevista dal C.G.S., ed alla C.D. presso il Centro Tecnico Federale dell’Allenatore Fabrizio Polloni pe r specifica competenza. Il Tribunale ha convocato le parti per la data odierna per cui dà atto della presenza di:; Paolo Chiavacci dirigente dell’A.S.D. San Piero a Sieve assistito dal legale di fiducia. Non è presente il Presidente della società Alessio Azzini comunque rappresentato dal legale di fiducia della società, legale nominato per tutti gli incolpati nella fase istruttoria; – della Procura Federale nella persona dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. In apertura di dibattimento l’Avvocato Cristaudo, riportandosi agli esiti dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio, afferma sussistere tutti i presupposti per la conferma del deferimento per cui chiede che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni: – Chiavacci Paolo, Dirigente. inibizione per mesi diciotto (18) – A.S.D. San Piero a Sieve, ammenda di € millecinquecento (1.500,00). Interviene quindi il Difensore dei deferiti, il quale ribadisce quanto già dedotto in sede di indagine sulla base delle informazioni dallo stesso legale acquisite in data 20 settembre c.a. da due tesserati della Società S. Piero a Sieve. La Difesa, anche alla luce delle deposizioni dei Tesserati Chiavacci e Polloni ritiene prevalente, nello svolgersi dei fatti, l’atteggiamento di sfida e di aggressione tenuti dal Lampredi il quale è stato l’iniziatore di un alterco con il Polloni, facendo sottintendere essere stato il Lampredi, successivamente, l’autore di un’aggressione nei confronti del Chiavacci e non viceversa (vedasi in proposito l’episodio degli occhiali in mano al Lampredi al momento dell’aggressione scagliati via prima di avventarsi sul Chiavacci che lo avrebbe spinto per evitare il contatto causandone così la caduta). Ritiene a tal fine strumentale la dichiarazione resa dal Marchi in ordine al comportamento del Lampredi. Evidenzia come il Polloni sia stato prosciolto nel giudizio presso il settore tecnico sia in primo che in secondo grado. Contesta lo svolgimento dei fatti ed in particolare che il Chiavacci possa aver colpito in maniera tale da costringere alla corsa al pronto soccorso. A tal proposito in riferimento alle lesioni riportate (5gg di referto) ed alla descrizione oggettiva del medico di guardia, rileva come la descrizione delle lesioni non sia compatibili con le conseguenze di un pugno. Il sostituto procuratore in replica, contesta quanto eccepito dalla difesa in ordine al referto ospedaliero. Insiste per il proscioglimento dei propri assistiti. Chiuso il dibattimento il Collegio passa a decisione. C.R. TOSCANA – C.U. n.52 del 25-02-2021 1375 Il deferimento si fonda su quanto emerge dal rapporto di gara avente, com’è noto, carattere di prova inoppugnabile per quanto accaduto sul campo, nonché dalle dichiarazioni acquisite, come sopra indicato, dai Tesserati coinvolti più o meno direttamente nei fatti. Per quanto riguarda queste ultime si osserva che il Lampredi ha dichiarato di avere subito ingiurie e minacce, consistenti nelle espressioni “ti spacco la faccia” e “la troia della tua mamma” e che l’episodio trova conferma nella deposizione del Dirigente della Gallianese Enrico Marchi che, a sua volta, riferiva di offese e minacce ripetutamente rivolte nei loro confronti dall’allenatore della Società S. Piero a Sieve, Polloni Fabrizio, che si trovava dietro le reti di protezione perché squalificato fino al 9.2.2020 (C.U. n. 43/20209). Il Collegio ha accertato che per tale episodio, mai smentito dall’interessato, il Polloni subiva un ulteriore provvedimento disciplinare (squalifica fino al giorno 8 marzo 2020) come da C.U. n. 46/2020. Quanto al proscioglimento avanti al settore tecnico rileva come la C.D. in quel giudizio non sia entrata nel merito mandando assolto il Polloni per carenze istruttorie e, sempre per tale motivo è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione della Procura nel giudizio di secondo grado. E’ quindi più che verosimile che il comportamento del Polloni abbia costituito la causa scatenante – ingiustificata, ingiustificabile e come tale correttamente sanzionata dal G.S.T. – l’alterco tra Lampredi e Chiavacci ed abbia inoltre successivamente determinato tra i due lo scontro fisico nel quale è rimasto soccombente il Lampredi. Occorre ancora premettere che ammesso ma non concesso, perché non emergente in alcun modo dagli atti istruttori, sia stato il Lampredi l’iniziatore dell’aggressione non può trovare giustificazione alcuna il pugno infertogli dal Chiavacci il quale peraltro dichiara di aver semplicemente spinto “l’interlocutore” non essendo consentito alcun tipo di reazione. Quanto riferito dalla difesa circa il referto ospedaliero che, a suo dire, non potrebbe essere riferito ad un pugno inferto, questo Collegio rileva come l’argomentazione difensiva sia suggestiva e prenda le mosse dalla descrizione in sede in anamnesi con termini forse inappropriati da parte del personale medico del pronto soccorso, tuttavia in sede di diagnosi le affermazioni del medico sono precise ed indubbiamente riferibili alle conseguenze di un colpo inferto. Si è trattato di aggressione vera e propria come è dimostrato da: – dichiarazione resa al D.G. nel corso dei fatti da parte del Dirigente Marchi (Gallianese) il quale, inoltre, ribadendola in sede istruttoria se ne assume ogni responsabilità anche di carattere penale; – precisa descrizione del fatto da parte del Dirigente Lampredi trasportato in Ospedale e refertato per 5 (cinque) giorni. Deposito da parte del Lampredi, in data 8.04.2020, di denuncia querela a carico del Chiavacci. Il deferimento è quindi da accogliere e gli incolpati da sanzionare anche se in termini decisamente più lievi rispetto alle richieste della Procura, in analogia alle sanzioni che sarebbero state comminate dal G.S. per gli stessi fatti laddove l’episodio incriminato fosse stato segnalato nel rapporto arbitrale.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e determina a carico degli incolpati le seguenti sanzioni:

– Chiavacci Paolo, Dirigente. inibizione per mesi 6

– A.S.D. San Piero a Sieve, ammenda di € 800,00

One thought on “In periodo di stop del calcio giocato la sentenza su San Piero-Gallianese di 1 anno fa

  1. Non entro nel merito per non generare discussioni infinite dove tutti hanno ragione….dico solo: CHE PENA!!!!!!! oppure potrei dire PENOSI…..