Deferimenti per alcuni giocatori del San Godenzo

sagginalesangodenzoDeferimento della Procura Federale a carico dei seguenti calciatori tesserati, all’epoca dei fatti, per la Società G.S. San Godenzo A.S.D.:

Ferri Francesco, Sabbatini Lorenzo, Camara Adama, Sadrat Ibhraim, Benvenuti Patrich, ai quali viene contestata la violazione dell’art.1 bis, comma 1, in relazione all’art. 3 del C.G.S.;

E’ inoltre deferito, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S., il G.S. San Godenzo A.S.D., Società di appartenenza dei tesserati.

Il rinvio degli atti da parte del G.S. Territoriale Regionale, unitamente all’esposto sottoscritto dal legale rappresentante della Società A.S.D. Terranuova Traiana pervenuto tramite il C.R. Toscana, ha determinato la Procura Federale a disporre il deferimento in esame, previa acquisizione in sede istruttoria dei seguenti documenti:

– atti gara;

– rapporto del Commissario di campo;

– denuncia – querela presentata presso la Stazione Carabinieri di Terranuova Bracciolini;

– dichiarazioni rese da quindici tesserati appartenenti ad entrambe le Società le cui squadre hanno preso parte alla gara valida per il campionato di I categoria: San Godenzo / Terranuova Traiana, disputata in data 15 marzo 2015, che si è conclusa con il punteggio di 0/2.

Dalle indagini esperite in sede inquirente è emerso, infatti, che dopo la fine della competizione, durante la quale, peraltro, i calciatori ed i tifosi dell’A.S.D. Terranuova Traiana erano stati oggetto di proteste descritte dal D.G. come “eccessive, incivili ed a tratti violente”, il pullmino e le vetture che riconducevano in sede i calciatori di detta Società venivano inseguiti da alcune vetture, guidate ed occupate da persone indossanti le tute sociali del G.S. San Godenzo.

In particolare l’auto guidata dal Calciatore Ferri, con a bordo i compagni di squadra Camara e Sadrat, dopo aver superato le vetture a bordo delle quali si trovavano Calciatori e Dirigenti del Terranuova, bloccava, dopo una manovra “spericolata” con inversione di marcia, il pullmino che si trovava in testa mentre altra vettura, guidata questa dal Sabbatini, vi si poneva subito dietro rendendo difficoltosa qualsiasi manovra per poter ripartire.

In coda alla fila di auto delle due Società si fermava altra vettura alla cui guida era il Calciatore del San Godenzo, Benvenuti.

Una volta così bloccate le auto, i Calciatori del San Godenzo ponevano in essere, accompagnandoli con insulti ed offese di vario genere, tentativi di aggressione che si concretizzavano in danni al pullmino (rottura del vetro anteriore sinistro) e nel ferimento del conducente (Consigliere della Società) al quale veniva successivamente rilasciato referto ospedaliero di prognosi per gg. 7 s.c., prorogato per altri 30 gg. dal medico di base

Le indagini svolte hanno consentito la identificazione certa, tra i numerosi soggetti che indossanti la tuta con i colori sociali del San Godenzo hanno partecipato all’aggressione, dei tesserati qui deferiti.

Verificata l’avvenuta notifica da parte della Procura Federale dell’atto di incolpazione a tutti i soggetti deferiti, questo Tribunale, previa comunicazione datane alle parti nei modi di rito, ha disposto che la trattazione avvenisse per la data del 15 gennaio 2016 alla quale risultavano presenti:

– i Calciatori: Ferri e Camara, assistiti dal legale di fiducia, mentre erano assenti Sabbatini, Sadrat e Benvenuti i quali avevano peraltro rilasciato mandato al medesimo legale che li ha, quindi, rappresentati.

– la Società G.S. San Godenzo era presente nella persona del legale rappresentante, Signor Giannelli Giacomo.

– la Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto,

Prima dell’inizio del dibattimento i tesserati Ferri e Camara nonché la Società G.S.D. San Godenzo, tramite i loro rappresentanti, hanno dichiarato di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo che, debitamente sottoscritta, è stata trasmessa a cura della Procura Federale al Procuratore Generale dello Sport per il parere previsto dall’art. 23, comma 2, del C.G.S..

Di conseguenza, il Tribunale Territoriale della Toscana ha sospeso il dibattimento, con riferimento ai tesserati deferiti che hanno proposto l’accordo, rinviandone l’esito a nuovo ruolo.

In riferimento ai calciatori assenti, il legale che li rappresentava ha chiesto un breve rinvio al fine di potere ulteriormente esaminare con i predetti la possibilità di un accordo con la Procura sempre in applicazione del disposto dell’art. 23, c. 2, del C.G.S..

Il Tribunale, dopo aver acquisito il parere favorevole del rappresentante della Procura Federale che nulla ha opposto, ha deliberato di rinviare il dibattimento, con riferimento a detti ultimi tesserati, alla data del 22 gennaio 2016 ore 17,00, dandone immediata notizia alle parti interessate.

Il Collegio si è quindi riunito, nella medesima composizione precedente, il giorno 22 gennaio alle ore 17,00, alla presenza dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per conto della Procura Federale e del legale dei Calciatori Benvenuti, Sabbatini e Sadrat il quale, prima dell’avvio del dibattimento, dichiara di aver raggiunto con il rappresentante della Procura Federale anche per detti tesserati un’ipotesi di accordo, in applicazione di quanto dispone l’art. 23 del C.G.S. depositandone gli atti relativi.

Anche in ordine a tale ultimo accordo il Tribunale Federale Territoriale della Toscana ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo (C.U. n.41 del 28/01/2016).

La Procura Federale ha fatto pervenire i pareri positivi espressi in data 25 gennaio e 2 febbraio scorsi dalla Procura generale del C.O.N.I. in ordine alle distinte ipotesi di patteggiamento poste in essere dalle parti, per cui questo Collegio, esaminati gli atti, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come indicata, rilevata la congruità della sanzioni pattuite, ne dichiara l’efficacia disponendo l’applicazione ai Calciatori di seguito indicati delle seguenti sanzioni:

– a Ferri Francesco, la squalifica per mesi 12 (dodici);

– a Adama Gamara, la squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);

– a Sadrat Ibrahim, la squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);

– a Sabbatini Lorenzo, la squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 20 (venti);

– a Benvenuti Patrick, la squalifica per mesi 2 (due).

Alla Società G.S. San Godenzo A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda di

€ 510,00 (cinquecentodieci).

Dichiara definito il procedimento nei confronti dei predetti soggetti per ogni grado di giudizio esperibile, fatto salvo – per quanto riferito all’ammenda – il disposto di cui all’art. 23, c. 2, nella modifica apportata con il C.U. n. 255/A/2016.

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