Sul Bollettino della Regione Toscana è stato pubblicato il decreto dirigenziale che contiene il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al nuovo impianto per la produzione di biometano ed il recupero di materia da rifiuti organici, in località Selvapiana, nel comune di Rufina.
L’atto lungo una cinquantina di pagine si conclude con la decisione di escludere il progetto dalla procedura di valutazione di Impatto ambientale ma subordinandolo ad una serie di prescrizioni e raccomandazioni contenute nelle analisi e nei pareri contenuti nella parte narrativa del provvedimento.
L’impianto dovrà essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione di questo atto sul Burt cioè dal 22 marzo 2023.
Il progetto era stato inserito nella graduatoria nazionale del PNRR su bando del Ministero dell’ambiente anche se ad oggi non risulta tra quelli finanziati.
Il nuovo impianto insiste nell’area (di circa 11.000 m2) ove era ubicato l’impianto di termodistruzione di Selvapiana, attualmente chiuso ed in fase di smantellamento. La porzione nord-est dell’area dell’ex inceneritore, occupata dall’area di deposito delle scorie (ex discarica scorie) oggetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, sarà interessata, allo stato futuro, esclusivamente dallo stoccaggio del biochar prodotto (materiale end of waste) e da una zona a parcheggio. In aggiunta, il nuovo impianto andrà ad interessare un’area a sud-ovest, della superficie di circa 9.000 m2, attualmente a destinazione agricola. A tal proposito si renderà necessaria, anche in sede autorizzativa, l’approvazione di variante urbanistica, nonché l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Oltre la S.S. 67, in corrispondenza dell’area della installazione oggetto del procedimento è prevista la realizzazione, a cura di AER Spa, di un centro di raccolta rifiuti. Il centro di raccolta sarà posto completamente all’esterno del perimetro della installazione oggetto del procedimento ed è del tutto indipendente dalla medesima. I centri di raccolta non rientrano nel campo di applicazione della normativa VIA. A livello di impatti cumulativi con la installazione oggetto del presente procedimento, è da citare il traffico indotto in quanto sia la installazione che il centro di raccolta saranno accessibili dalla rotatoria di progetto sulla S.S.67, tramite due diversi bracci. La rotatoria di progetto, su cui è stato acquisito il contributo favorevole di ANAS Spa, gestore della S.S.67 insiste su un’area esterna ai centri abitati e garantisce adeguata accessibilità ad entrambe le attività.
Gli impianti prevedono il trattamento della Forsu , cioè la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, e dei rifiuti provenienti dalla manutenzione di aree verdi per la produzione , tramite digestione anaerobica, di biogas che attraverso un percorso di purificazione diventerà biometano immesso in rete o liquefatto e commercializzato come LNG, in autocisterna; produce inoltre anidride carbonica – CO2 che viene liquefatta e commercializzata in autobotte (come gas tecnico o per uso industriale o alimentare).
il digestato proveniente dalla digestione anaerobica, unitamente a rifiuti verdi strutturanti, viene avviato al processo di pirolisi da cui si producono biochar (da utilizzare quale ammendante agricolo oppure quale combustibile in metallurgia) e solfato di ammonio (da utilizzare fertilizzante); la capacità produttiva dell’impianto, in termini di rifiuti in ingresso, è di 42.000 t/anno di cui 40.000 t/anno di FORSU e 2.000 t/anno di verde (ramaglie, potature, rifiuti verdi da manutenzione). Al processo di digestione anaerobica potranno essere avviati anche sottoprodotti dell’industria agro-alimentare.
La produzione attesa di biogas è stimata annualmente in 5.080.000 Nm3 (giornaliera 13.920 Nm3 ed oraria 580 Nm3).
L’area si trova in una zona con vari livelli di pericolosità idraulica per cui la trasformabilità delle aree di interesse risulta condizionata alla realizzazione di interventi che permettano la gestione del rischio idraulico e da alluvione, mediante la realizzazione di opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 come previsto dalla normativa regionale.
in particolare sono previsti interventi di tipo: a) opere idrauliche che assicurano l’assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti; b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. il progetto prevede un aumento di quota del piano campagna della istallazione, al fine di garantirne una adeguata sicurezza nei confronti del battente idraulico duecentennale.
L’atto dirigenziale contiene anche tutti i parere degli enti preposti al controllo ambientale o titolari della gestione della viabilità o delle risorse idriche.
L’unione dei Comuni dopo alcuni rilievi riguardanti anche l’impatto sulla viabilità scrive :
– “Rilevando la ricaduta degli effetti socio-economici ed ambientali sul territorio del Comune di Rufina, riferibili all’esercizio dell’impianto, dovranno essere previste esplicite analisi e qualificazioni delle misure compensative in favore del Comune di Rufina, da stabilirsi ai sensi della L. 145/2018 art.1 comma 953 e dell’allegato 2 al D.M. 10/09/2010. Tali azioni devono contemplare misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti anche con gli obiettivi di indirizzo di sviluppo infrastrutturale e di dotazioni di servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo perseguiti da questa Amministrazione, da attuarsi anche tramite accordi da sottoscrivere con le modalità e gli indirizzi previsti delle normativi vigenti.”
La Soprintendenza invece effettua un’analisi critica e nel suo parere chiede che il progetto venga sottoposto a Via in quanto l’intervento prefigura un elevato impatto estetico-percettivo: In particolare il progetto prevede il cospicuo ampliamento dell’area attualmente occupata dall’impianto di incenerimento dismesso e dal centro di raccolta rifiuti differenziati, fino ad estendersi a un contiguo terreno agricolo, a sud-ovest, che peraltro risulta confinare con le pertinenze dell’edificio colonico detto “Il Torraccino”, che costituisce un episodio edilizio di peculiare valore testimoniale entro il contesto paesaggistico di riferimento, che merita pertanto di essere tutelato. L’occupazione del suddetto terreno agricolo mediante volumi edificati ex novo appare incompatibile con quanto disposto dal PIT-PPR, sia con riferimento alle prescrizioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1, art. 142 del D.Lgs. 42/2004, sia con rifermento agli indirizzi della Scheda d’Ambito, giacché potrebbe scaturire l’ulteriore alterazione del carattere dei luoghi, aventi vocazione prevalentemente agricola.
Mentre il settore tutela e valorizzazione del paesaggio della Regione “visti i chiarimenti forniti e le integrazioni presentate, non si rilevano elementi di contrasto con il PIT/PPR e considerata la tipologia, la finalità dell’opera e le opere di mitigazione previste, si esprime un contributo favorevole”.
Sono state presentate osservazioni da parte di singoli cittadini e associazioni a cui il proponente, secondo la Regione, ha risposto in modo puntuale e viene sottolineato che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA. L’opzione zero (non fare l’impianto previsto), invocata da un’osservazione, non pare ottimale dal punto di vista ambientale, in quanto comporta – scrive il dirigente – che parte dei rifiuti organici della Valdisieve siano conferiti a Padova.
Infine in merito agli effetti delle attività dell’impianto sulla salute, è stato acquisito il contributo favorevole dell’Azienda sanitaria.
Leonardo Romagnoli
20.3.23
SUPP n. 49 al BU del 15.03.2023 pII
per chi vuol leggere l’atto integrale