LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA
Il corpo di Polizia Municipale del Comune di Vicchio ha elaborato un interessante documento sulle base delle novità introdotte a livello normativo (D.lgs 59/2011) dallo scorso mese di gennaio (19.01.2013) e che hanno modificato 21 articoli del Codice della Strada, comportando il riordino delle patenti, portando a 15 le categorie e facendo salvi i diritti acquisiti per le patenti rilasciate fino al 18/01/2013.
Quali le novità:
Le patenti di guida rilasciate dopo il 19/01/2013 saranno valide in tutto il territorio dell’Unione Europea e si potrà essere titolari di una sola patente, ovvero, nessuno potrà essere titolare di più patenti rilasciate da diversi stati.
Tutte le patenti avranno il formato card (anche il vecchio patentino) e al momento del rinnovo della validità non sarà più rilasciato un adesivo da applicare sulla patente, ma direttamente un duplicato della patente stessa.
Per guidare il ciclomotore occorrerà conseguire una vera e propria patente di categoria AM che si può conseguire in Italia a partire da 14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio europeo solo al compimento dei 16 anni. Consente di condurre ciclomotori a 2 o 3 ruote con velocità massima di 45 km/h e motore di cilindrata massima di 50 cc o con potenza massima fino a 4kW,e quadricicli leggeri con massa a vuoto fino a 350 kg, velocità massima fino a 45 km/h, e motore di cilindrata massima di 50cc o con potenza massima fino a 4kW.
Per la preparazione alla prova teorica per il conseguimento di questa patente non ci saranno più i corsi presso gli istituti scolastici, ma si potrà scegliere se frequentare un corso presso le autoscuole o presentarsi all’esame come privatisti, poiché non è più necessario l’attestato di frequenza di un corso per sostenere la prova teorica. Al superamento della prova teorica sarà rilasciato un foglio rosa con il quale sarà possibile esercitarsi alla guida:
a) con ciclomotori a 2, 3 ,4 ruote non omologati per il trasporto del passeggero; le esercitazioni dovranno essere effettuate in luoghi poco frequentati, senza istruttore;
b) con ciclomotori a 3 o 4 ruote omologati per il trasporto del passeggero deve essere presente una persona in qualità di istruttore.
I CIGC (certificati idoneità guida ciclomotori) già rilasciati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa restano validi soltanto in Italia e sono sottoposti alla stessa disciplina delle patenti. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento, sono sostituiti con patente AM.
Come a tutte le patenti di guida, anche al patentino si applica la disciplina della decurtazione dei punti, nonché il raddoppio in caso di neopatentati, anche in caso di conducente minorenne.
La guida di ciclomotore senza la prescritta abilitazione costituisce reato penale e non più sanzione amministrativa, in quanto si configura il reato di guida senza patente.
A tal proposito si precisa che costituisce reato non solo guidare senza patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, ma anche guidare con patente di categoria diversa. Costituisce, invece, violazione amministrativa la guida con patente dello stesso “gruppo” (A, B, C,D etc).
Si riporta una tabella esemplificativa delle nuove categorie di patente.
| Patente | Età minima | Veicoli |
| AM | 14 anni (16 in Europa) | ciclomotori a 2 o 3 ruote con velocità massima di 45 km/h e cilindrata massima di 50 cc o con potenza massima fino a 4kW quadricicli leggeri con massa a vuoto fino a 350 kg e velocità massima fino a 45 km/h, e cilindrata massima di 50 cc o con potenza massima fino a 4kW. |
| A1 | 16 anni | Motocicli fino a 125cc, potenza massima 11kW con rapporto potenza/peso inferiore a 0,1kw/kg tricicli di potenza inferiore a 15kW |
| A2 | 18 anni | Motocicli di potenza non superiore a 35kW, con rapporto potenza/peso non superiore a 0,20 kW/kg |
| A | 20 anni (se titolare da almeno 2 anni di patente A2) altrimenti 24 anni | Tutti i motocicli tricicli di potenza superiore a 15KW |
| B1 | 16 anni | Quadricicli di massa a vuoto non superiore a 400kg e di potenza massima non superiore a 15kW |
| B | 18 anni | Autoveicoli di massa massima 3500kg con massimo 9 posti anche con rimorchio di massa non superiore a 750kg o, se superiore, che la massa della combinazione non superi 3500 kg. |
| C1 | 18 anni | Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3500 kg ma non superiore a 7500 kg con 9 posti, anche con rimorchio di massa non superiore a 750 kg. |
| C | 21 anni (18 se titolare di CQC per trasporto cose) | Autoveicoli di massa superiore a 3500 kg con 9 posti, anche con rimorchio di massa non sup. 750 kg. Macchine operatrici eccezionali |
| D1 | 21 anni | Autoveicoli con 17 posti e lunghezza massima di m. 8, anche con rimorchio di massa non superiore a 750 kg. |
| D | 24 anni (21 se titolare di CQC trasporto persone) | Autoveicoli per trasporto persone con più di 9 posti anche con rimorchio di massa non superiore a 750 kg. |
Esistono anche le categorie BE, C1E, CE, D1E, DE che consentono di condurre complessi di veicoli composti dall’autoveicolo della categoria corrispondente ed un rimorchio di massa superiore a 750 kg.

