E’ stata pubblicata la sentenza del Tar relativa al ricorso sul progetto di centrale a biomasse nella zona industriale di Petrona nel comune di Scarperia e San Piero. La sentenza , e non poteva che essere così, non si discosta da altre emesse negli ultimi due anni su impianti simili in Toscana e in altre regioni. Sarebbe stato clamoroso il contrario. Anche questa volta il Tar non riconosce la legittimità di un Comitato ad opporsi ad un’opera o progetto “se non riconosciuto legislativamente” e con assetto stabile ( come sono le associazioni ambientaliste o comitati che svolgono da anni attività di tutela del territorio). Personalmente ritengo queste considerazioni del Tar errate perché impediscono la libera organizzazione dei cittadini su problematiche che li riguardano direttamente (questo indipendentemente dalla giustezza o meno della questione). E’ invece altrettanto ovvio che siano ammessi i ricorsi dei singoli cittadini o attività economiche che si trovano nei pressi o che comunque pensano di poter essere interessate/danneggiate dal progetto in questione. Il Tar non si è discostato da precedenti pronunciamenti neppure per la parte della Valutazione d’Impatto Ambientale richiamandosi a sentenze anche recenti come la 915 del 27 maggio scorso che addirittura riguardava un impianto da appena 200 Kw di un’azienda agricola. Sono considerazioni , quelle del Tar, che non entrano nel merito del progetto ma si interessano delle procedure, infatti i giudici scrivono nella sentenza di maggio che la pronuncia “non ha effetto di inibire l’attività”.
D’altra parte c’era già stata una pronuncia della Corte Costituzionale del 22 maggio 2013 sulla legge della Regione Marche (simile a quella toscana) in cui veniva indicato l’obbligo di attenersi a quanto previsto dalla direttiva europea sulla Via.
“Questa Sezione, da ultimo con sentenza 27 maggio 2016 n. 915, ha statuito che la direttiva comunitaria 2011/92/UE in tema di Valutazione di Impatto Ambientale riconosce agli stati membri la possibilità di escludere determinati progetti, elencati all’allegato II, dalla procedura anche mediante la fissazione di soglie, prevedendo però che in tal caso devono essere applicati i criteri di selezione di cui all’allegato III valutando le caratteristiche dei progetti stessi, la loro localizzazione in relazione alla sensibilità ambientale delle aree interessate, la loro tipologia e le loro caratteristiche, e ha anche statuito che debba essere disapplicata ogni normativa interna contrastante. Il Collegio non vede motivi di discostarsi dalle sue precedenti statuizioni e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. In sede conformativa le Amministrazioni dovranno valutare, alla luce dei criteri sopracitati, se il progetto in esame debba o meno essere sottoposto a VIA.”
Come ricordano i giudici anche in questa sentenza la direttiva comunitaria afferma che “gli stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale. Gli stati membri non dovrebbero esser tenuti a esaminare caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri”. E nel paragrafo successivo si ricorda che ” nel fissare tali soglie o criteri e nell’esaminare caso per caso i progetti per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, gli stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva”. Detto in termini diversi, secondo i giudici nelle leggi regionali in questione non vengono adeguatamente indicati i criteri in base ai quali progetti inferiori a 1 MW elettrico non debbano essere sottoposti a Via, anche se la legge toscana e anche il Pit indicano, per esempio, i luoghi in cui tali impianti sono o non sono realizzabili.
La Via dovrà quindi valutare il progetto sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale ed europea che sono concentrate su tre aspetti : 1) caratteristiche del progetto (dimensioni, cumulo con altri,utilizzo di risorse naturali, rifiuti, inquinamento e disturbi);2)localizzazione dei progetti (Utilizzo del territorio, carico ambientale,caratteristiche geomorfologiche del territorio,ecc);3) Caratteristiche dell’impatto potenziale.
Cosa succede adesso? Se il proponente ha ancora voglia di fare l’investimento ripresenta il progetto e le Amministrazioni dovranno valutare, alla luce dei criteri sopracitati, se il progetto in esame debba o meno essere sottoposto a VIA(Tar). Il progetto viene sottoposto a Via e se ottiene il parere favorevole viene realizzato secondo le indicazioni della Via, se viene bocciato può fare ricorso al Tar e al Consiglio di Stato(dove su questo argomento non sono mancate sorprese).
Come aveva già fatto in tutte le altre pronunce anche questa volta i giudici hanno deciso di compensare le spese tra le parti .
La vera notizia nuova arriva invece dal comune di Scarperia e San Piero che comunica che la ditta Renovo che aveva proposto il progetto di Petrona non avrebbe sottoscritto l’atto di acquisto del lotto del PIP come previsto dagli accordi. Questo dovrebbe comportare la perdita dell’anticipo già versato di 400.000 euro sul quale sicuramente Renovo tenterà un ricorso davanti alla magistratura. Non si è capito se tale rinuncia sia stata determinata dalla sentenza(la seduta è del 15 giugno) del Tar oppure se tale decisione sia stata presa al momento del mancato finanziamento del progetto di filiera presentato alla regione. Come dice il sindaco di Scarperia e San Piero i terreni del PIP di Petrona sono a disposizione di chi vorrà insediare altre attività produttive, per le quali andrà richiesta la Via visto l’elenco di tipologie previste dal famoso allegato II della normativa comunitaria citata dal TAR.
LR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2063 del 2015, proposto da:
Alessandro Marucelli, in proprio e quale Presidente del Comitato contro la centrale a biomasse di Petrona, Pietro Ticci, Gina Anforini, Cheti Benvenuti, Sergio Galeotti, Anna Maria Rontini, Luisina Nencetti, Giuseppa Bartolini, Franco Bucelli, Claudio Gualtieri, Gabriele Toccafondi, Marco Parigi, Armida Mugnai, Francesca Pacini, Alberto Verdi, Gerardo Bellini, Luciano Rontini, Luca Scarcella, Simonetta Calamini, Giulio Rabatti, Agnese Rabatti, Luciano Giovannetti, Giovanna Ferrini, Ivano Diamanti, Eros Visani, Brunera Trenti, Luciano Toccafondi, Ilvana Visani, Barbara Ticci, Piero Buti, Pasquino Ponzalli, Elisa Ticci, Simone Peruzzi, Paolino Messa, Luigi De Stefano, Stefania Vannucchi, Jacopo De Stefano, Riccardo De Stefano, Franco Innocenti titolare della struttura “La Pieve Bad and breakfast”, Oberdan Valli presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “Scuderia La Torre”, Mauro Zingrini titolare dell’Azienda agricola Pian di Sole, Simone Manetti titolare dell’Azienda agricola “Il Mugello”, Riccardo Rocchi titolare della Auto La Torre s.r.l. e Aldo Rocchi titolare della Riverauto s.r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Guerra e Marco Nicastro, con domicilio eletto presso l’avv. Loriano Maccari in Firenze, Via Fiume 11;
contro
la Città Metropolitana di Firenze, già Provincia di Firenze, in persona del Sindaco Metropolitano in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Zama, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Città Metropolitana in Firenze, Via de’ Ginori 10; il Comune di Scarperia e San Piero in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Niccolò Pecchioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 2;
nei confronti di
Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Colombo, Monica Bertolini e Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, viale G. Mazzini 60;
per l’annullamento
– dell’atto dirigenziale n. 2410 del 23.6.2014 della Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana di Firenze), pubblicato in pari data sull’Albo pretorio On-line dell’Ente, di autorizzazione alla Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. “alla costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mwe da ubicarsi nel Comune di Scarperia e San e Piero” nonché dei verbali della Conferenza dei Servizi del 7.4.2014 e del 19.6.2014, allegati all’atto e costituenti parte integrante dello stesso;
– della deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 15.10.2015 del Comune di Scarperia e San Piero (FI), pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio On Line dell’Ente, che ha confermato il parere espresso in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica n. 2410/2014 (della Provincia di Firenze), relativamente alla conformità urbanistica” della costruzione e dell’esercizio della centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mwe da ubicarsi in località Petrona nel Comune di Scarperia e San Piero nonchè, per quanto occorrer possa, del parere tecnico di conformità reso in data 15.10.2015 dal Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Scarperia e San Piero, pubblicato anch’esso sull’Albo Pretorio Comunale unitamente alla delibera di Giunta;
– della nota 15.10.2015 a Prot. n. 0544187 con il quale il Responsabile della Posizione Organizzativa Qualità Ambientale della Città Metropolitana di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame in autotutela ai sensi degli art. 21 quinquies, 21 septies, 21 octies e 21 nonies L. 241/90 dell’Atto dirigenziale n. 2410 del 23.6.2015 della Provincia di Firenze, presentata in data 15.9.2015 da Marucelli Alessandro, in proprio e quale Presidente del Comitato contro la centrale a biomasse di Petrona nonché da altri numerosi cittadini abitanti nelle zone limitrofe al luogo destinato all’insediamento della centrale, e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Scarperia e San Piero e di Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza 3 febbraio 2014 la società Renovo Bioenergy Scarperia s.r.l. (nel seguito: “RENOVO”) chiedeva alla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana di Firenze, il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica a biomasse da 0,999 Mwe, da ubicarsi nel P.I.P. Petrona- La Torre nel Comune di Scarperia e San Piero. Il progetto prevedeva la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica e termica ottenuta da fonti rinnovabili quali le biomasse agricole e forestali risultanti dai processi di filiera e del legno di scarto vergine, con recupero dell’energia termica prodotta dalla centrale da parte di un impianto di essiccazione di legno vergine per la produzione di biocombustibile ecologico (Cippato Stabilizzato — Pellet), da costruire nel lotto a fianco della centrale.
La Conferenza dei Servizi esprimeva parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, condizionandone il rilascio all’adempimento da parte della proponente RENOVO di diverse prescrizioni. Il procedimento si concludeva con l’Atto Dirigenziale n. 2410 del 23 giugno 2014 che rilasciava alla RENOVO l’autorizzazione richiesta, condizionata al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Conferenza dei Servizi. L’atto è stato pubblicato sull’Albo pretorio provinciale ma non su quello del Comune di Scarperia.
Il 15 settembre 2015 Alessandro Marucelli, in proprio e quale presidente di un Comitato costituitosi, nonché altre persone abitanti nelle zone limitrofe al luogo di insediamento della centrale, presentavano alla Città Metropolitana di Firenze un’istanza di riesame in autotutela dell’autorizzazione, la quale è stata respinta con nota 15.10.2015 a Prot. n. 0544187 della Città Metropolitana di Firenze. Quest’ultima in uno con il provvedimento autorizzatorio sono allora stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 4 dicembre 2015 e depositato il 29 dicembre 2015.
I ricorrenti, con primo motivo, lamentano violazione del Regolamento Urbanistico Comunale che nella zona interessata vieterebbe l’insediamento della centrale. L’art. 96 del Regolamento prevede infatti che possano essere insediate industrie a rischio di incidente rilevante o insalubri di classe prima solo nell’area di Pianvallico. Secondo i ricorrenti, la centrale di cui si tratta dovrebbe essere assimilata a quelle termoelettriche le quali ultime rientrano, in tale categoria ai sensi dell’articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie, e pertanto il loro insediamento non sarebbe ammissibile nell’area di cui si tratta. Sotto questo profilo, come dedotto nel secondo motivo di gravame, sarebbe stato anche violato il principio di precauzione.
Con terzo motivo si dolgono che non sia stata effettuata la preventiva valutazione di impatto ambientale, e chiedono la disapplicazione della normativa interna che la esclude relativamente agli impianti con potenza complessiva inferiore ad 1 MW poiché contrasterebbe con la direttiva 2011/92/UE la quale impone di tenere conto, oltre che della soglia di potenza dell’impianto, anche degli altri criteri previsti dal suo allegato due quali le dimensioni, il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, ecc.
Con quarto motivo lamentano che non sia stata fornita un’adeguata informazione preventiva atta a garantire la partecipazione degli interessati al processo decisionale, il che violerebbe non solo la normativa interna ma anche la convenzione di Aarhus.
Con quinto motivo deducono che al momento del rilascio dell’autorizzazione unica RENOVO abbia presentato un mero atto di assenso della proprietà dell’area interessata dall’impianto, il che ne escluderebbe la giuridica disponibilità richiesta invece dall’art. 12, comma 4 bis, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. L’impianto sarebbe quindi stato autorizzato in mancanza del presupposto, indefettibile, rappresentato della disponibilità dell’area da parte del proponente.
Si sono costituiti la Città Metropolitana di Firenze, RENOVO e il Comune di Scarperia e San Piero a Sieve eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività, e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione del Comitato e difetto di interesse delle persone fisiche ricorrenti. In particolare non sarebbe dimostrata la rappresentatività né il radicamento del Comitato, mentre i cittadini ricorrenti non fornirebbero prova della lesione che potrebbe loro derivare dall’esecuzione dei provvedimenti gravati.
Nel merito, replicano puntualmente alle deduzioni dei ricorrenti.
All’udienza del 15 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La trattazione deve prendere le mosse dalle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.
2.1 Devono essere respinte le eccezioni di irricevibilità poiché se le Amministrazioni hanno confermato i provvedimenti originari, ciò hanno fatto riesaminando le decisioni assunte e ponendo in essere una nuova istruttoria, come dimostrato dalla delibera del Comune di Scarperia e San Piero 100/2015 nella quale si fa addirittura riferimento ad un parere legale acquisito per fugare le perplessità in relazione alla violazione dell’art. 96, comma 7, del Regolamento Urbanistico.
Anche la nota provinciale del 15 ottobre 2015, di cui al protocollo n. 544187, dà conto di un riesame complessivo effettuato dall’Amministrazione a seguito della richiesta di riesame presentata dai ricorrenti.
Gli atti impugnati non hanno quindi valenza meramente confermativa ma contengono una nuova valutazione e ponderazione di interessi che, pur conducendo alle medesime conclusioni rappresentate in provvedimenti ormai inoppugnabili, si sovrappone a questi ultimi e li supera rendendo attuale l’interesse processuale dei ricorrenti. L’eliminazione dei provvedimenti di conferma non determinerebbe la reviviscenza dei provvedimenti autorizzatori originari poiché questi sono ormai superati ed assorbiti dai primi.
2.2 Le eccezioni tendenti all’accertamento del difetto di legittimazione dei ricorrenti devono essere accolte con riguardo solamente al Comitato e non alle persone fisiche ricorrenti. Il primo non fornisce infatti prova della sussistenza dei requisiti che la giurisprudenza ha ritenuto necessari affinché un comitato (non riconosciuto legislativamente) possa ritenersi legittimato ad impugnare provvedimenti amministrativi, e cioè la rappresentatività la quale deve essere desunta dalle previsioni statutarie dell’ente; dal suo stabile assetto organizzativo e dal suo stabile collegamento con l’interesse che si assume leso. In ordine a queste circostanze non viene fornita alcuna prova, e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile entro questi limiti.
Non altrettanto può dirsi con riferimento alle persone fisiche ricorrenti in proprio poiché queste hanno la propria residenza, e tanto non è contestato, nelle zone interessate dalla realizzazione dell’impianto e potrebbero, astrattamente, risentirne pregiudizio. E’ stato statuito che i soggetti stabilmente insediati sulla porzione di territorio nella quale ricadono iniziative modificative del suo assetto o che si riflettono sulle condizioni ambientali, igieniche o di salubrità dei luoghi, sono legittimati ad impugnare gli atti reputati in contrasto con disposizioni che dettano limiti in ordine al corretto utilizzo del territorio (C.d.S. III, 2 ottobre 2015 n. 4612). Inoltre nel processo amministrativo il rapporto di vicinitas, ossia di stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato, è idoneo e sufficiente a fondare tanto la legittimazione, ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella del quisque de populo, quanto l’interesse a ricorrere, ossia la sussistenza di una lesione concreta e attuale alla detta situazione giuridica per effetto del provvedimento impugnato (C.d.S. IV, 23 giugno 2015 n. 3180).
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Questa Sezione, da ultimo con sentenza 27 maggio 2016 n. 915, ha statuito che la direttiva comunitaria 2011/92/UE in tema di Valutazione di Impatto Ambientale riconosce agli stati membri la possibilità di escludere determinati progetti, elencati all’allegato II, dalla procedura anche mediante la fissazione di soglie, prevedendo però che in tal caso devono essere applicati i criteri di selezione di cui all’allegato III valutando le caratteristiche dei progetti stessi, la loro localizzazione in relazione alla sensibilità ambientale delle aree interessate, la loro tipologia e le loro caratteristiche, e ha anche statuito che debba essere disapplicata ogni normativa interna contrastante.
Il Collegio non vede motivi di discostarsi dalle sue precedenti statuizioni e, conseguentemente, il ricorso deve essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati. In sede conformativa le Amministrazioni dovranno valutare, alla luce dei criteri sopracitati, se il progetto in esame debba o meno essere sottoposto a VIA.
L’accoglimento del presente motivo riveste carattere assorbente poiché nella fattispecie è mancato un segmento procedurale che deve essere (ri)editato al fine di garantire la completezza del potere amministrativo, e il Collegio non potrebbe scendere oltre nell’esame della fattispecie senza violare il divieto di pronunciarsi con riferimento a poteri discrezionali non ancora esercitati, stabilito dall’art. 34, comma 2, c.p.a.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
4 commenti
Non capisco se è una comunicazione di una notizia o un editoriale. Sicuramente il suo è un bieco tentativo, celato da finta obiettività, di sminuire il contenuto della sentenza e il lavoro e l’impegno di tanti cittadini che hanno lottato contro questo progetto. L’esito non era scontato come da lei riportato. Abbiamo rischiato i nostri soldi per questa lotta, la nostra fatica rischiava di non essere ripagata. La sentenza non si ferma solo alle questioni procedurali, non si tratta di una mera mancanza di un fogliolino. La sentenza dice che “nel merito il ricorso è fondato” e non irricevibile, infondato come sostenuto dal Comune. La sentenza dice che se le Amministrazioni vogliono escludere un progetto dalla procedura di VIA devono dare spiegazione motivata di tale esclusione e non fare come vogliono. Non è forma, è sostanza, è tutela delle persone e dell’ambiente. Il Comitato ha sempre detto di essere contro questa centrale, con questa dimensione, collocazione e con nessun ruolo nella sostituzione di altre fonti di emissioni inquinanti. Tutti questi fattori non erano stati considerati nell’autorizzazione. Quella di Renovo sarebbe stata una centrale sovradimensionata, in fondo valle con ristagno di fumi, in mezzo ai centri abitati, e con emissioni puramente aggiuntive a quelle esistenti. Per intendersi, non come l’impianto di teleriscaldamento a cippato di Pomino che manda calore alle poche abitazioni della frazione prima scaldate a gasolio o a legna, verso il quale il Comitato non ha mosso nessuna contestazione. Lo so, i media e i politici locali hanno sempre cercato di dipingerci come terroristi, fanatici del medioevo, qualunquisti, contrari sempre e comunque e a prescindere, ma non è così.
So che per una radio locale è sempre meglio farsi benvolere dalle amministrazioni locali, ma un po’ di coraggio potrebbe essere apprezzato dai vostri ascoltatori e lettori.
Non voglio tornare sul merito della questione biomasse su cui ho già scritto. Per quanto riguarda la sentenza credo che ognuno possa constatare da solo se quello che dico è vero o no leggendola visto che è pubblicata integralemnte così come chi non è informato può leggersi la normativa comunitaria. A diffrenza di altri sul sito ho sempre pubblicato tutto con tanto di documenti e normative per cui chiunque poteva farsi la propria opinione. Quanto a Radio MUgello non ha bisogno di farsi benvolere da nessuno infatti , a differenza di altri , non usufruisce di contributi pubblici e vive solo della pubblicità. In questo caso il coraggio è quello di dire ciò che uno pensa sia giusto ( e l’ho sempre firmato con nome e cognome) e non quello che pensa il comitato, basta vedere i commenti che si ricevono anche solo per aver sostenuto posizioni diverse cercando di argomentarle sia sotto il profilo ambientale sia riportando studi e situazioni che già esistono in Italia e in Europa, non mancando di sottolineare anche gli aspetti problematici della proposta di Petrona.
Leonardo romagnoli
l’articolo (penso) e comunque la risposta al commento, è stata scritta da un ex assessore al comune di Borgo S. Lorenzo dove ha fatto, se non mi sbaglio, almeno 4 legislature; è capibile che non possa versare fango nel piatto dove ha mangiato per 20 anni…….
se questo è il livello…..
LR