(i) un completamento del portafoglio prodotti offerti da CLT grazie alla ampia gamma “Mukki”,
(ii) una forte spinta commerciale dei prodotti Mukki attraverso la capillare rete di CLT,
(iii) un aumento del potere contrattuale con i clienti ed i fornitori,
(iv) la possibilità di aumentare i volumi e i mercati di export, e
(v) un aumento della capacità di investire in ricerca e sviluppo.
a) approvazione della Fusione da parte degli organi decisionali di tanti soci di CLF che rappresentino, nel complesso, almeno l’80% del capitale sociale di CLF;
b) approvazione del Progetto di Fusione da parte dalle assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
c) adozione del Nuovo Statuto da parte dell’Assemblea straordinaria di CLT che prevede oltre al cambio della denominazione sociale anche l’aumento fino a 14 del numero dei componenti del consiglio di amministrazione e l’inserimento della clausola del voto maggiorato;
d) assunzione, da parte dell’assemblea ordinaria di CLT, da tenersi successivamente all’assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione, della delibera: * per l’integrazione, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante con la nomina di 4 (quattro) membri, designati dai Soci CLF (come di seguito definiti); e * per l’acquisto di azioni proprie, con efficacia immediata e non soggetta a condizioni sospensive di efficacia;
e) il rilascio da parte di CONSOB del provvedimento concernente il giudizio di equivalenza sul prospetto di quotazione delle azioni della Società Incorporante da emettere a servizio della Fusione, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;
f) mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun Tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vieti o sospenda l’esecuzione della Fusione secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione e mancata approvazione, promulgazione o attuazione di provvedimenti da parte di alcun tribunale competente che abbia l’effetto di proibire o rendere invalida l’esecuzione della Fusione;
g) almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione, sottoscrizione di un accordo contenente alcune pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 da parte dei soci di controllo di CLT (i “Soci CLT”) e tutti od alcuni dei soci di CLF alla data odierna non ancora individuati (i “Soci CLF” e, congiuntamente ai Soci CLT, i “Soci Sindacati”), che raggruppi complessivamente almeno il 51% del capitale sociale della CLI Società Post-Fusione e che contenga talune pattuizioni di governance del Gruppo volte a salvaguardare la mission aziendale, nonché a disciplinare il regime di circolazione delle azioni vincolate al Patto (il “Patto Parasociale”);
h) non applicabilità ai Soci Sindacati nel Patto Parasociale della disciplina in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto;
i) positivo espletamento della confirmatory due diligence, attualmente in corso.

È previsto che la Fusione sia sottoposta all’approvazione dell’assemblea straordinaria di CLT a seguito dell’avveramento della condizione dell’approvazione della fusione da parte degli organi decisionali dei soci di CLF che rappresentino, nel complesso, almeno l’80% del capitale sociale di quest’ultima. Subordinatamente all’avveramento di tutte le Condizioni (ivi inclusa la sottoscrizione del Patto Parasociale e la non applicabilità ai Soci Sindacati nel Patto Parasociale della disciplina in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto mediante l’approvazione della delibera di Fusione con le maggioranze previste dall’art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob nessuna delle quali si è verificata), è previsto che il perfezionamento e l’efficacia della Fusione avvenga entro il 30 settembre 2016.



