IL TAR annulla un articolo del regolamento edilizio di Borgo San Lorenzo

E’ un periodo non fortunato per il comune di Borgo San Lorenzo per i ricorsi presentati al Tar.
Dopo le ordinanze sui chioschi questa volta il Tar ha preso in esame un ricorso contro il regolamento edilizio , in particolare della delibera n.28 del maggio 2013 “con la quale è stato integrato il vigente Regolamento Edilizio del Comune con l’introduzione dell’art- 73 bis, recante “recupero abitativo dei sottotetti esistenti “nella parte in cui, nell’accogliere la disciplina dettata, per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, dalla L.R. n. 5/2010, non recepisce la previsione di cui all’art. 3 comma 1 lett. a della medesima L.R. 5/2010 in materia di comuni montani”.
In pratica i ricorrenti contestano al comune di Borgo di aver applicato parzialmente la norma regionale che consente nei comuni montani di recuperare ai fini abitativi i sottetti entro certi limiti : “La legge regionale ammette la riduzione dei parametri dimensionali in termini di altezze nei seguenti limiti: 1) altezza media non inferiore a mt. 2,30 per gli spazi ad uso abitazione e a mt. 2, 1o per gli spazi accessori o di servizio; con la precisazione che per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio.”
Il comune di Borgo ha invece recepito parzialmente questa misura forse non ritenendo tutto il territorio montano.
“Detta tecnica di recepimento normativo parziale, oltre che immotivata, – scrivono i giudici- risulterebbe del tutto irragionevole dal momento che il Comune di Borgo San Lorenzo sarebbe sito integralmente in territorio montano e la sua natura sarebbe attestata dall’inserimento negli appositi elenchi (di comuni il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte quale montano) allegati alle varie leggi regionali che, nell’ultimo ventennio, si sono succedute in Toscana in materia, ivi compreso da ultimo l’allegato B) della l. reg. n. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, a tuttora vigente.”Richiamata la legge 5/2010 e anche le normative recenti il tar dichiara “Ebbene, per quanto riguarda il Comune di Borgo San Lorenzo l’intera superficie del territorio comunale è classificata come “territorio montano”.
Ogni altro riferimento a cui è ricorso il comune per giustificare questa scelta non viene condiviso dai giudici che quindi dichiarano nulla questa parte del regolamento edilizio e invitano a recepire il toto la normativa regionale con conseguente condanna a pagare 3500 euro di spese di giudizio.

