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IL TAR annulla un articolo del regolamento edilizio di Borgo San Lorenzo

di Leonardo Romagnoli

IL TAR annulla un articolo del regolamento edilizio di Borgo San Lorenzo

E’ un periodo non fortunato per il comune di Borgo San Lorenzo per i ricorsi presentati al Tar.
Dopo le ordinanze sui chioschi questa volta il Tar ha preso in esame un ricorso contro il regolamento edilizio , in particolare della delibera n.28 del maggio 2013 “con la quale è stato integrato il vigente Regolamento Edilizio del Comune con l’introduzione dell’art- 73 bis, recante “recupero abitativo dei sottotetti esistenti “nella parte in cui, nell’accogliere la disciplina dettata, per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, dalla L.R. n. 5/2010, non recepisce la previsione di cui all’art. 3 comma 1 lett. a della medesima L.R. 5/2010 in materia di comuni montani”.
In pratica i ricorrenti contestano al comune di Borgo di aver applicato parzialmente la norma regionale che consente nei comuni montani di recuperare ai fini abitativi i sottetti entro certi limiti : “La legge regionale ammette la riduzione dei parametri dimensionali in termini di altezze nei seguenti limiti: 1) altezza media non inferiore a mt. 2,30 per gli spazi ad uso abitazione e a mt. 2, 1o per gli spazi accessori o di servizio; con la precisazione che per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio.”
Il comune di Borgo ha invece recepito parzialmente questa misura forse non ritenendo tutto il territorio montano.
“Detta tecnica di recepimento normativo parziale, oltre che immotivata, – scrivono i giudici- risulterebbe del tutto irragionevole dal momento che il Comune di Borgo San Lorenzo sarebbe sito integralmente in territorio montano e la sua natura sarebbe attestata dall’inserimento negli appositi elenchi (di comuni il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte quale montano) allegati alle varie leggi regionali che, nell’ultimo ventennio, si sono succedute in Toscana in materia, ivi compreso da ultimo l’allegato B) della l. reg. n. 68/2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, a tuttora vigente.”Richiamata la legge 5/2010 e anche le normative recenti il tar dichiara “Ebbene, per quanto riguarda il Comune di Borgo San Lorenzo l’intera superficie del territorio comunale è classificata come “territorio montano”.
Ogni altro riferimento a cui è ricorso il comune per giustificare questa scelta non viene condiviso dai giudici che quindi dichiarano nulla questa parte del regolamento edilizio e invitano a recepire il toto la normativa regionale con conseguente condanna a pagare 3500 euro di spese di giudizio.

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