Nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2025 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta della regione Toscana.
Il sistema elettorale è regolato sia dalle norme costituzionali che da quelle statutarie e regionali. In particolare, trovano applicazione l’articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la competenza legislativa in materia di sistema elettorale, forma di governo, nonché ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, lo Statuto della regione Toscana e la legge elettorale regionale 26 settembre 2014, n. 51 (che ha sostituito la precedente l.r. 25/2004). Il procedimento elettorale è altresì disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74.
Per gli aspetti non regolati dalla legislazione regionale, restano in vigore, inoltre, le disposizioni statali applicabili a tutte le Regioni ordinarie, in particolare: la legge 17 febbraio 1968, n. 108, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, integrate dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. A queste si aggiungono, per le parti compatibili, il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico per le elezioni comunali) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), con riferimento ai comuni sopra i 15.000 abitanti.
Lo Statuto (Statuto della Regione Toscana 11 febbraio 2005) prevede l’elezione contestuale del Presidente della Giunta regionale e dei 40 Consiglieri regionali (art. 31, comma 1), regolando altresì i rapporti tra i due organi. In particolare, si stabilisce che in caso di mozione di sfiducia o per dimissioni, la cessazione anticipata dalla carica di Presidente comporta lo scioglimento contestuale del Consiglio regionale (art. 33).
Il sistema elettorale delineato dalla legge regionale 51/2014 prevede un riparto dei seggi con metodo proporzionale (d’Hondt) su base circoscrizionale con l’attribuzione di un premio di maggioranza variabile a seguito di un eventuale ballottaggio e facendo salva una quota garantita alle minoranze non inferiore al 35 per cento dei seggi. Il territorio regionale è diviso in 13 circoscrizioni corrispondenti alle province, meno la provincia di Firenze che è suddivisa in 4 circoscrizioni. Ciascuna lista circoscrizionale può presentare anche fino ad un massimo di 3 candidati regionali, eletti prioritariamente. Accedono al riparto le liste che abbiano superato:
- il 3 per cento per le liste coalizzate se all’interno di una coalizione che abbia ottenuto a sua volta almeno il 10 per cento dei voti validi;
- il 5 per cento per le liste singole o per le liste coalizzate all’interno di una coalizione che ha ottenuto meno del 10 per cento dei voti validi.
La legge regionale 51/2014 presenta dunque alcune differenze rispetto al sistema delineato dalla normativa statale. Le principali, in particolare, sono le seguenti:
- la previsione di un turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi;
- la modulazione del premio di maggioranza sulla base della percentuale di voti validi conseguita dal candidato Presidente vincente e dalla coalizione maggioritaria e le garanzie alle minoranze;
- l’introduzione del voto di preferenza, e in particolare, della c.d. doppia preferenza di genere che può essere espresso anche attraverso la c.d. preferenza agevolata, ovvero i nomi dei candidati consiglieri già scritti sulla scheda elettorale (v. infra);
- la previsione del voto disgiunto.
Per quel che concerne la disciplina dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità si applica la normativa nazionale, dettata principalmente dalla legge n. 154 del 1981 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale) e dagli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico), alla quale si aggiunge quanto previsto dall’articolo 27 della l.r. 51/2014 che introduce l’incompatibilità tra la carica di assessore regionale e Consigliere regionale.
A norma dell’articolo 4 della legge elettorale regionale, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio, ovvero entro tre mesi in caso di cessazione anticipata della carica di Presidente.
Nel rispetto di tale norma, le elezioni per la carica di Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale sono state indette dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 agosto 2025, n. 156 (pubblicato nel BURT n. 52 del 18 agosto 2025) nelle giornate di domenica 12 ottobre e lunedì 13 ottobre con eventuale ballottaggio da celebrarsi il 26 e il 27 ottobre.
L’estensione del periodo di voto alla giornata di lunedì è stata decisa nel rispetto del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025) a norma del quale, ad esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del provvedimento, le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie da celebrarsi nel 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono svolgersi nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Tutte le notizie, informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono reperibili nel sito della Regione, nell’area dedicata alle Elezioni regionali 2025.
