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Consorzio Chianti Rufina : il decreto del Ministero

di Leonardo Romagnoli

Con decreto del 3 dicembre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre il Ministero delle politiche agricole ha riconosciuto il Consorzio Chianti Rufina attribuendogli l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61(finalità dei Consorzi) per la DOCG Chianti Rufina.
Il Consorzio aveva presentato istanza anche per la DOC Vinsanto Chianti Rufina , ma l’organismo di controllo non ha ritenuto vi fossero tutti i requisiti di rappresentatività previsti dalla normativa.
Il decreto di riconoscimento avrà validità tre anni a partire dal 1 gennaio 2016.

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Art. 1

1. Il Consorzio Chianti Rufina e’ riconosciuto ai sensi dell’art.17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e’ incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 del d.lgs. n. 61/2010 sulla DOCG Chianti Rufina. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all’art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2

1. Lo statuto del Consorzio Chianti Rufina, con sede legale in Rufina (FI), Viale Duca della Vittoria, n. 7, e’ conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e’ l’unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Chianti Rufina.

Art. 3

1. Il Consorzio Chianti Rufina non puo’ modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Art. 4

1. L’incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto comporta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo’ essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre
2010.
3. L’incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e’ automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Chianti Rufina, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

 

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