Home » Cocchi : Colpo di scena o esito prevedibile?

Cocchi : Colpo di scena o esito prevedibile?

di Leonardo Romagnoli

Nel gennaio di quest’anno la Cassazione aveva annullato la sentenza del Gup di Firenze che aveva assolto Paolo Cocchi per le vicende relative all’urbanistica di Barberino rinviando gli atti per una nuova udienza che si è svolta in questi giorni ed ha visto il nuovo giudice pronunciarsi invece per il rinvio a giudizio con il processo che dovrà svolgersi a partire dal giorno 8 maggio del 2015. Un colpo di scena? Un esito prevedibile? Sono emerse importanti novità?cocchi_paolo05
Secondo quanto scrivono i giornali la Cassazione ritenne che “ il giudice Cipriani avesse fondato le sue decisioni soltanto su alcune fonti di prova trascurandone altre e che “i nodi problematici” emersi nell’inchiesta, “tutt’altro che marginali e secondari”, dovessero essere valutati in dibattimento” e ancora, scrive la Repubblica, la Cassazione aveva rilevato che “Cocchi aveva fornito all’amico Cianti informazioni riservate “ proprio in forza della carica pubblica da lui ricoperta” e che ha sbagliato il giudice Cipriani a ritenere che “la sponsorizzazione e quindi l’assicurare ad un imprenditore un trattamento di favore da parte dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni con cui egli è chiamato a rapportarsi, sia un comportamento privo di connotazione illecita, considerato che i concorrenti di Cianti non hanno potuto usufruire delle stesse facilitazioni ma hanno ricevuto invece un trattamento deteriore”. E’ ovvio che se queste sono le considerazioni il nuovo Gup non poteva che optare per il rinvio a giudizio anche se questo non significa che gli imputati siano colpevoli, come invece con il solito “garantismo” fanno intuire gli articoli dei giornali. Tra l’altro stando sempre a quanto riportato da altri giornali l’ annullamento ad opera della Cassazione era dovuto anche al fatto che “il giudice dell’udienza preliminare non può spingersi a valutare le prove, ma deve accertare l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio”(sic). Come dire che il Gup è entrato troppo nel merito delle prove mentre si doveva limitare a stabilire se erano sufficienti a sostenere un processo. Come le due cose possano essere distinte è difficile da capire.
Non essendoci nuove prove si tratta solo di una diversa interpretazione che non entra nel merito della fondatezza penale dei comportamenti citando ancora una volta vicende e situazioni che, secondo il mio giudizio, non hanno nessun rilievo penale. In questo senso mi sento di confermare quanto ho già scritto su questo argomento tanto più che , secondo quanto scrivono i giornali, anche la Cassazione cita la vicenda dell’ampliamento dell’appartamento di Cocchi che considero una vera sciocchezza : “Per come la conosco io- scritto a suo tempo-  la vicenda è totalmente diversa perché quell’acquisto( si tratta di due stanze per ampliare l’appartamento di proprietà e non di un’abitazione nuova) è avvenuto successivamente all’invio dell’avviso di garanzia e sul quale gli inquirenti hanno anche ascoltato il geometra che stava curando la pratica. Secondo voi una persona che è sotto indagine prosegue le pratiche edilizie per un alloggio ricevuto illecitamente? Si fa torto all’intelligenza delle persone. E ‘ molto probabile invece che tra le varie situazioni non ci sia nessun legame ma che la questione potesse essere utile per rafforzare l’impianto accusatorio”. Questo ho scritto nel novembre 2011 e confermo oggi. Qualche giornalista riferendosi all’ultima sentenza del Gup Erminia Bagnoli ha avuto l’ardire di scrivere “ quando non si conosce la giurisprudenza può capitare di incappare in prematuri trionfalismi” riferendosi ai commenti sulla sentenza del Gup Silvia Cipriani che aveva assolto gli imputati. Un atteggiamento più da tifoso che da cronista che richiama alla memoria un importante intervento del giudice Ognibene dopo la conclusione negativa di molte inchieste della procura fiorentina che scrisse :” la circostanza che prima il Gip e poi il Gup abbiano ritenuto gli elementi probatori raccolti dal Pm idonei a sostenere l’accusa in giudizio non implica, con tutta evidenza, che essi possano anche , in modo quasi automatico, comportare nel giudizio stesso l’affermazione di colpevolezza dell’imputato, altrimenti il dibattimento sarebbe del tutto inutile ed il processo potrebbe concludersi tranquillamente all’esito delle indagini preliminari non con il rinvio a giudizio ma con la condanna pura e semplice dell’imputato”. “E’ invece proprio nel dibattimento e nel contraddittorio fra le parti che gli elementi probatori raccolti dalla pubblica accusa – ma anche quelli di segno opposto e formalmente di non minore dignità raccolti dalla difesa – vengono sottoposti ad un vaglio giustamente severo, quanto severa – dice il presidente del Tribunale di Firenze- deve essere la ricerca della verità, primo dovere del giudice e la necessità di infliggere una sanzione criminale che se non sostanziata da prove al massimo della certezza, sarebbe ingiusta in sé ed ugualmente ed ancor più per chi la subisce rimanendone coinvolta e spesso sconvolta la vita di relazione e quella familiare del cittadino inquisito”. Un’attenzione ai diritti degli imputati e una conferma che non spetta agli inquisiti discolparsi ma agli inquirenti provare l’accusa “al di là di ogni ragionevole dubbio” e , se permettete, di dubbi in questa inchiesta ce ne sono anche troppi.

Leonardo Romagnoli
15.10.14

Banner Pubblicitario Kuna Web Agency (728 x 90)

Potrebbe anche piacerti

Lascia un commento

Mostra/Nascondi Podcast Player
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00