Il Tar respinge il ricorso del Comitato contro la discarica di Firenzuola

 

Il TAR della Toscana ha respinto il ricorso del Comitato contro la discarica di Firenzuola sull’apertura del quinto lotto a Il Pago.

Nel ricorso il Comitato metteva in evidenza che la Valutazione di impatto ambientale era stata effettuato sul solo lotto 5 senza tener conto delle precedenti utilizzazioni, né dell’eventuale 6° lotto previsto dal progetto approvato dall’ATO, inoltre il Comitato sottolineava come la Regione non avrebbe dovuto autorizzare l’ampliamento di una discarica in esaurimento “come nella specie il PAGO, autorizzando ATO Toscana Centro ad utilizzare ulteriori discariche anzi che imponendole di accelerare e prodigarsi per il raggiungimento dell’obiettivo del 70% di raccolta differenziata”.

Sempre il Comitato sottolineava come nella valutazione non siano state prese in considerazione ipotesi alternative o l’opzione zero, non siano state valutate le ricadute sanitarie sul territorio circostante durante l’utilizzo della discarica e infine “si censura la violazione del PIT, in quanto se è vero come è vero che quel territorio ha quelle caratteristiche paesaggistiche /ambientali così importanti, è di tutta evidenza che gli interventi di mitigazione e compensativi proposti non potranno mai compensare la perdita di valore complessivo di quell’ambiente.”

La Regione ed Hera hanno eccepito la legittimità del Comitato come rappresentante di interessi collettivi e la mancata impugnazione degli atti programmatori.

Purtroppo per il Comitato, come già avvenuto anche in altre circostanze, il Tar ha stabilito che il comitato non è assimilabile alle associazioni iscritte all’albo del Ministero dell’Ambiente.
Nella sentenza vengono riportati gli estremi di un altro pronunciamento :
In particolare nel caso in esame non è negabile che il Comitato ricorrente agisca nel rispetto dei propri fini statutari ed abbia un radicamento locale, mentre il Collegio reputa mancante il requisito della stabilità e non occasionalità, il quale richiede che il soggetto collettivo attore sia dotato di una apprezzabile consistenza, data anche dalla protrazione nel tempo dell’attività svolta, che viene a mancare allorquando esso sia stato creato in prossimità temporale con il progetto di opera pubblica che si vuole contestare, assumendo quindi il carattere della occasionalità. Non può di converso riconoscersi legittimazione ad un Comitato che nasca specificamente in occasione dell’impugnazione di determinati atti o provvedimenti, perché in tal caso esso non è invero un soggetto che possa dirsi portatore di un interesse collettivo suo proprio, ma semplice strumento per dar ingresso alla tutela di interessi diffusi non soggettivizzati.”
Nel caso della discarica del Pago il Tar ha quindi seguito la stessa impostazione:

Alla luce delle riferite considerazioni il Collegio ritiene che il <Comitato Firenzuola No Discarica Il Pago> non possieda i necessari requisiti per proporre l’azione giudiziaria in esame. Esso infatti nasce in correlazione al contrasto con l’ampliamento della discarica, il che risulta dalla stessa denominazione del Comitato in considerazione, il quale reca lo specifico riferimento alla contrarietà alla discarica <Il Pago>. D’altra parte ciò è riconosciuto apertis verbis dall’art. 2 dello Statuto, che stabilisce che “il Comitato persegue in particolar modo lo scopo di impedire la riapertura della discarica di rifiuti solidi urbani del Pago, ubicata nel territorio del Comune di Firenzuola”. È quindi esplicito il rilievo che il detto Comitato, del quale non risulta neppure chiara l’ampiezza di adesioni e quindi di rappresentatività della comunità locale, nasce con lo specifico scopo di contrastare una determinata opera pubblica, quindi come strumento per dare ingresso alla tutela di interessi diffusi non soggettivizzati, il che, come sopra rilevato, è inammissibile.”

Anche per quanto riguarda i singoli cittadini citati nel ricorso i giudici del tar ritengono che “nel presente giudizio non è stato in alcun modo indicato quale sarebbe il pregiudizio specifico che i ricorrenti subirebbero dal progetto contestato, né in che modo siano quindi portatori di un interesse differenziato. È stata solo evocata una loro presenza in territorio comunale (come operatore economico, proprietario, residente), ma ciò non risulta idoneo a fondare una differenziazione rispetto al cittadino qualunque.”

Per questo il ricorso “deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.”
Come già avvenuto in altre circostanze il tar non entra nel merito dei rilievi ambientali ma valuta solo la legittimità degli atti impugnati dai ricorrenti e in questo caso neppure questa perché ha giudicato che  Il Comitato non possieda i requisiti per presentare il ricorso.

Leonardo Romagnoli

28.6.21

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