FIRENZE DEGRADO E DECORO

Fa molto discutere il regolamento approvato dal Consiglio comunale di Firenze per le attività commerciali e di somministrazione che si trovano nel centro storico “area tutelata dall’Unesco” come patrimonio dell’umanità , in particolare si è molto discusso soprattutto dei minimarket come obiettivo principale del provvedimento, anche se non sono mai direttamente citati. A questo proposito non sono mancate affermazioni pesanti e fuori luogo da parte di amministratori e gestori, dai “mercanti di morte” alle finalità razziste del provvedimento. In ambedue i casi si tratta di sciocchezze che i protagonisti potevano risparmiarsi per miglior causa. L’importanza dell’atto fiorentino, se passerà il vaglio degli ovvi ricorsi, sarà nella possibilità di essere replicato in situazioni similari in altre città d’arte italiane ma anche nei centri storici di comuni più piccoli.
Un primo fatto curioso è che il provvedimento non è “nuovo” infatti riprende una parte del regolamento del commercio in sede fissa del 2013 che aveva già una parte dedicata “alla Tutela del Centro storico” definita “patrimonio Unesco” che comprende la parte di città dentro la cerchia delle vecchie mura quindi praticamente dai viali fino all’oltrarno. In particolare erano già vietate le seguenti attività:
a) attività commerciali e/o artigianali di preparazione e/o vendita di pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E’ possibile la vendita accessoria se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all’esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
b) attività commerciali e/o artigianali che utilizzino, nell’ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati;
c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all’art. 65 comma 2 del Codice del Commercio;
d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari, esercitata congiuntamente ad altra attività principale non-food nel caso in cui quest’ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l’ausilio di personale addetto;
e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al “fast-food” o “self-service”, ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all’interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
f) sale da ballo, discoteche e night club; è vietato l’ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene, ferma restando la capienza prevista dal precedente titolo abilitativo;
g) imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto; h) attività di money change, phone center, internet point e money transfer, esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
i) attività di commercio all’ingrosso.
Lo stesso dicasi per le attività ammesse in Via Tornabuoni o sul Ponte Vecchio.
Nel nuovo regolamento alle attività commerciali e artigianali sono aggiunte quelle industriali.
Sono divieti che in alcuni lasciano abbastanza perplessi e potrebbe ro avere anche dei risvolti comici: se Antinori decidesse di aprire una propria enoteca in via Tornabuoni non potrebbe farlo, per restare in ambito enologico, se uno volesse realizzare un punto vendita esclusivo di Sassicaia ( che costa più di un gioiello) non potrebbe farlo mentre posso aprire una rivendita di Swatch, ancora la moda di alta gamma sì quella media no. Perché? Più comprensibili i divieti sul Ponte Vecchio. Anche le norme sul decoro sonoin gran parte le stesse di tre anni fa.
Quello che in realtà dovrebbe contare sono le norme urbanistiche che , queste sì, possono imporre dei parametri estetici a tutte le attività presenti nelle zone “storiche” e non solo agli edifici. Oppure le norme sulla sicurezza che possono rendere incompatibili attività di grande richiamo( discoteche, sale concerto, etc) con aree urbanisticamente delicate come quelle del centro storico.
E’ vero che il codice dei Beni culturali all ‘ art.52 stabilisce che i comuni “individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio “ ma tutto questo deve avvenire nel rispetto delle normative in materia e senza creare trattamenti diversificati tra soggetti che svolgono attività similari.
Per esempio un altro aspetto che lascia abbastanza dubbi di legittimità è quello relativo ai punti a) e b) che in effetti operano una distinzione capziosa tra attività commerciali e artigianali che vendono pizza o utilizzano prodotti precotti o surgelati e le attività di somministrazione, per cui il ristorante vi può somministrare una frittura di pesce surgelato mentre la friggitoria all’angolo deve utilizzare solo pesce fresco. Con questa logica il kebab, che è un prodotto che viene confezionato e surgelato da ditte specializzate, può essere venduto in un ristorante ma non dall’ attività commerciale/artigianale. Se non fosse così si avrebbe il caso clamoroso della messa fuori legge di tutti i chioschi di trippa e lampredotto che come tutti sanno sono prodotti precotti.
Ma così facendo , fatte salve tutte le norme che riguardano l’igiene e la sanità, si opera una discriminazione tra soggetti che svolgono attività simili o che potrebbero utilizzare prodotti identici.
La vera novità del regolamento sta invece negli articoli 2 commi 3,4 e 5 e articolo 3 che riguarda la qualità dell’offerta commerciale. E qui si entra in un campo minato che sarà oggetto di contesa davanti al Tribunale amministrativo.
Art. 2
3.E’ vietato l’insediamento di nuove attività (anche in caso di trasferimento dall’esterno del Centro Storico) di:
a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;
b) somministrazione di alimenti e bevande;
c) artigianali/industriali di preparazione e/o vendita di prodotti alimentari.
4. Si deroga al principio di cui sopra qualora l’esercente si obblighi, per sé e per i futuri aventi causa, in sede di titolo abilitativo, a garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni, limitazioni e requisiti:
I. la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è ammessa esclusivamente in locali con una superficie utile abitabile o agibile (s.u.a.) dell’unità immobiliare non inferiore a 40 mq. e con almeno un servizio igienico di cortesia per i clienti, accessibile ai diversamente abili;
II. i locali devono essere dotati di apposite misure atte ad escludere assembramenti di clienti tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
III. devono essere posti in vendita o somministrati prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della Città di Firenze e della Regione Toscana, secondo la disciplina stabilita dalla Giunta, che individua anche le relative deroghe, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento;
IV. nei locali dell’esercizio non devono essere esercitate attività o comunque compiute operazioni riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer, anche in forma accessoria anche mediante apparecchiature automatizzate.
5.Per contrastare l’esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, le attività di cui alle precedenti lettere a) e c), esistenti, dovranno adeguare la propria attività a quanto stabilito nel presente articolo, entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento, con l’esclusione degli esercizi storici e del commercio tradizionale di cui all’art.5. Decorso il termine sopra indicato senza che le attività siano state adeguate, l’Amministrazione avvierà il procedimento di revoca dei relativi titoli abilitativi.
Art. 3 – QUALITA’ DELL’OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO
1. Al fine di prevenire l’abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l’attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato pubblicizzare e/o esporre nelle vetrine o in maniera percepibile all’esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con esclusione degli esercizi storici di cui all’articolo 5.
2. Al fine di favorire i servizi alla residenza del Centro Storico gli esercizi di cui al comma 1 devono altresì essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.
3. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/attrezzature a ciò finalizzate e non possono essere disposti direttamente a terra.
4.E’ fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci.
5.E’ vietata l’installazione di pannelli luminosi diversi dalle insegne di esercizio regolarmente abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via ad eccezione degli addobbi natalizi nel periodo determinato dall’amministrazione.
6.Gli esercizi di cui al presente articolo esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni al presente articolo entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
La prima cosa che balza agli occhi è la distinzione tra esercizi storici e gli altri che di fatto tratta in maniera difforme attività simili, il market e il bar nuovo non possono esporre alcolici, la vecchia fiaschetteria sì. La pubblicità agli alcolici in Italia non è vietata ,a differenza delle sigarette, per cui impedire l’esposizione di una bottiglia in una vetrina è illegittimo,diverso è il discorso sull’esposizione di cartelli o iniziative che possono indurre all’abuso. In molti paesi europei è vietato pubblicizzare alcolici in Tv prima di una certa ora e lo stesso vale per l’affissione di cartelli pubblicitari ; per essere coerenti fino in fondo dovremmo far scrivere su ogni prodotto alcolico che “può nuocere gravemente alla salute” ma immagino che nemmeno il sindaco di Firenze si troverebbe d’accordo.
Obbligare un esercente a vendere almeno 5 tipologie merceologiche per “favorire i residenti” contrasta con la libertà imprenditoriale, con le normative nazionali e regionali e dovrebbe eventualmente essere esteso a tutto il territorio comunale per non essere definito discriminatorio. Lo stesso dicasi per l’obbligo dei prodotti di filiera corta, fiorentini o toscani. Se è comprensibile l’intento di valorizzare le produzioni locali non è però sostenibile da un punto di vista della legittimità , in quanto un tale obbligo può sussistere solo se l’esercizio ha aperto usufruendo di contributi pubblici a tal scopo destinati oppure se ha iniziato l’attività nell’ambito di un progetto o una programmazione destinata a questo fine. A questo proposito esiste il progetto “Vetrina Toscana” della Regione Toscana che richiede a chi vi aderisce di rispettare determinati requisiti sui prodotti messi in vendita o somministrati. Si potrebbe limitare l’apertura di nuovi esercizi in determinate aree di valore storico ai soli esercizi di vendita o somministrazione che aderiscono a “vetrina Toscana”? Ricordiamo che l’attività imprenditoriale è libera salvo il rispetto di normative igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza, per cui la motivazione deve essere molto forte.
Altra norma discutibile è quella sull’obbligo per chi “vende o somministra alcolici di qualsiasi gradazione” di avere una superficie di almeno 40 mq e un servizio igienico accessibile ai disabili. La legge regionale prevede l’obbligo del servizio igienico per le attività di somministrazione e per le attività commerciali di vendita medie( superiori a 250 mq) o grandi(superiori a 1500 mq) ma non è necessario per gli altri. Nel bar è giusto che ci sia non si capisce l’obbligo per un’enoteca che vende e non somministra ( salvo in presenza di dipendenti). Anche in questo caso è una forzatura(che non si applica ai bar e negozi “storici”) che vuol mettere in difficoltà soprattutto i minimarket. La cosa curiosa potrebbe essere il proliferare di piccoli negozi di rigida osservanza religiosa islamica con tanti prodotti halal ( no alcol, no bagno, no mq). Anche in questo caso poi la norma andrebbe eventualmente estesa a tutto il comune per non creare disparità di trattamento per attività simili. 
Un’altra cosa che si nota è la mancanza di riferimenti a medie e grandi superfici di vendita che invece erano normate nel regolamento del 2013 nella parte sul centro storico (varranno sicuramente le indicazioni più generali sulla programmazione).
Per quanto riguarda gli esercizi di solo somministrazione c’è già la legge regionale che detta le norme per eventuali provvedimenti restrittivi in particolari aree urbane “da salvaguardare e qualificare” e al comma 2 dell’art 42 bis afferma i comuni possono anche imporre limitazioni all’apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
Pienamente condivisibile è invece la parte che riguarda la prevenzione dell’abuso di alcol con l’indicazione dei limiti negli orari di vendita da asporto di bevande alcoliche e anche di bevande in contenitori di vetro (una norma simile esiste anche a Borgo San Lorenzo da oltre 10 anni), i limiti alla somministrazione dalle 2 alle 6 del mattino e la lotta ai ” tour dello sballo” , purtroppo molto diffusi tra giovani turisti stranieri. Anche in questo caso non si tratta di niente di nuovo in quanto il codice del commercio della Toscana stabilisce che la somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.(art 42)
Come sempre le difficoltà arrivano quando si deve operare un controllo capillare sul territorio per far rispettare i divieti che spesso , dopo una prima fase quasi frenetica, si allentano nel tempo ( per i motivi più diversi , dalla mancanza di personale e per l’impossibilità di svolgere servizi in straordinario) riportando la situazione al punto di partenza oppure rendendola di difficile applicazione soprattutto in occasione di grandi eventi ( a parte quelli scritti nel regolamento o che verranno indicati in atti di giunta) come ad esempio le partite di calcio in notturna. In Mugello abbiamo l’esperienza del motomondiale, con il divieto prefettizio, che non sembra abbia dato in questi anni grandi risultati.
I problemi che gli amministratori pubblici ,e quelli fiorentini in particolare, si trovano ad affrontare sono reali ma purtroppo non risolvibili solo a colpi di regolamenti e divieti ,che sono comunque indispensabili, ma necessitano di un cambiamento culturale per pensare al futuro e allle funzioni che si vogliono favorire nei centri storici , non solo sotto l’aspetto commerciale, e sull’uso degli spazi pubblici e sui valori della convivenza da parte di cittadini ed esercenti.
LR
22.1.16

