Corte costituzionale e autodromo : una sentenza poco rumorosa

Corte costituzionale e autodromo : una sentenza poco rumorosa

La sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale sulle attività dell’autodromo impugnata dal governo ha avuto un rilievo sproporzionato rispetto alla sostanza della pronuncia dei giudici.

Parlare di sconfitta del governo che aveva fatto ricorso o di sentenza che chiude polemiche e proteste non mi sembra molto corretto per alcune ragioni che cercherò di spiegare.

I ricorsi del governo in alcuni punti erano talmente fondati che il Consiglio regionale ha modificato sostanzialmente i commi e gli articoli incriminati per cui la Corte Costituzionale ha preso atto che in tal modo veniva superato il contenzioso e la stessa avvocatura dello Stato aveva rinunciato al ricorso (L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso in via integrale rispetto ai commi 2 e 4, e in via parziale rispetto al comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, inserito dall’impugnato art. 3 della legge reg. Toscana n. 2 del 2020.)

Anzitutto, scrivono i giudici, nel nuovo comma 2 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994 è ora espressamente sancito l’obbligo di sentire i Comuni interessati, nonché il coinvolgimento dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nel procedimento che conduce alla convenzione tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo del Mugello sulle «misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico». Il comma 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri è stato, invece, integralmente abrogato.”
Come questa possa essere considerata una sconfitta risulta difficile da comprendere e infatti scrivono ancora i giudici “
Tali modifiche appaiono – come risulta del resto dall’atto di rinuncia al ricorso poc’anzi menzionato, e come sostenuto dalla stessa difesa regionale nella memoria illustrativa – integralmente satisfattive rispetto alle doglianze del ricorrente, il quale dà anche espressamente atto, nel medesimo atto di rinuncia, che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.”

Un altro punto molto delicato del ricorso era quello relativo alla deroga prevista nella legge regionale di 280 giorni e anche in questo caso la sentenza dice che “ Rispetto peraltro alla originaria previsione che vietava deroghe ai limiti di emissioni sonore «per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa», l’avvenuta abrogazione dell’inciso nella nuova formulazione del comma 3 dell’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 1 della legge reg. Toscana n. 42 del 2020, determina la cessazione della materia del contendere in parte qua, come dichiarato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato nel proprio atto di rinuncia e a fronte dell’espresso riconoscimento che la disposizione regionale non ha trovato medio tempore applicazione.”.

Per il resto i giudici della corte ritengono che la legge regionale non si sottrae alla normativa nazionale di riferimento ovvero la legge sull’inquinamento acustico e il decreto 304 del 2001 che disciplina alcune attività motoristiche negli autodromi.

L’art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, come introdotto dalla legge reg. Toscana n. 2 del 2020, le cui disposizioni sono state in questa sede impugnate, chiarisce anzi espressamente – al comma 2 – che la futura convenzione da stipularsi tra il Comune di Scarperia e San Piero e il gestore dell’autodromo debba essere concordata «[n]el rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico». Dal canto suo, lo stesso comma 3 dell’art. 8-bis rinvia espressamente all’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, che disciplina le possibili deroghe accordabili agli autodromi esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R.”

Il vero problema è che su alcune questioni invece la Corte lascia aperta la porta a possibili ricorsi in altra sede giudiziaria : eventuali divergenze interpretative (…) circa l’effettiva portata precettiva della normativa statale di riferimento, in particolare relativamente alle condizioni di legittimità delle «deroghe illimitate» previste dall’art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, potranno certo essere affrontate e risolte nelle sedi giurisdizionali opportune, nell’ipotesi in cui dovessero essere impugnati i singoli provvedimenti di deroga ai limiti di emissioni sonore in favore del circuito in questione.”

Non si può certo parlare di certezze anche se la legge regionale della Toscana nella seconda versione ha passato l’esame della Corte Costituzionale che ha giudicato non fondato il contrasto con gli articoli 3, 32 e 117 della Carta Costituzionale. Se fosse stato accolto questo avrebbe comportato notevoli difficoltà per l’operato non solo dell’autodromo del Mugello ma di tutti i circuiti in generale.

Leonardo Romagnoli

19.1.21

One thought on “Corte costituzionale e autodromo : una sentenza poco rumorosa

  1. Finalmente un analisi corretta.Ovviamente studiare le carte per altri o è troppo complicato e faticoso o poco appagante.