La Corte costituzionale ha bocciato alcuni articoli della legge regionale sull’oleoturismo

La Corte costituzionale ha bocciato alcuni articoli della legge regionale sull’oleoturismo approvata nel 2022 il 24 maggio.
Già al momento della sua adozione le modifiche introdotte dall’art 7 sembravano una forzatura rispetto sia alle legge urbanistica sia al Piano paesaggistico di indirizzo territoriale.
In pratica veniva introdotta la possibilità di effettuare alcune tipologie di trasferimenti di volumetrie all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie fosse senza soluzione di continuità e ricadesse parzialmente in territori di comuni confinanti. Erano quindi ammessi interventi di addizione volumetrica e interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria.
Non pochi sottolinearono allora che questa modifica non aveva nessuna attinenza con l’accoglienza legata all’attività produttiva e poteva causare situazioni di inutile cementificazione.
Il prof. Cartei sul Corriere Fiorentino scrisse che “ sotto il profilo giuridico la nuova legge presenta una singolarità: una norma a tutela di una specifica attività agricola modifica una legge di disciplina agrituristica con implicazioni direttamente sulla legge di governo del territorio”.
Una norma che rischiava di avere conseguenze negative e in contrasto con i principi della legge urbanistica senza che questa venisse messa in discussione. Correttezza avrebbe voluto che si mettesse in discussione la legge di governo del territorio e non modificarla attraverso un cambiamento ad una legge che riguardava invece un’altra materia.
Il governo aveva impugnato questa norma davanti alla corte costituzionale ritenendola in contrasto anche con la legislazione nazionale in materia di agriturismo e urbanistica.
Tra l’altro l’avvocatura dello stato rilevava come “ la traslazione di volumi edilizi su un lotto diverso comporterebbe il mutamento del carico urbanistico ascrivibile al lotto di destinazione e una nuova trasformazione del territorio”(…) “ nel consentire trasferimenti di volumetria in zona agricola , il legislatore regionale avrebbe quindi permesso interventi potenzialmente pregiudizievoli per il territorio, in quanto idonei a determinare un aggravio del carico urbanistico-edilizio e la proliferazione di volumetrie nelle aree agricole. La delocalizzazione dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti una nuova costruzione e determinerebbe la violazione della disciplina concernente l’edificazione in zona agricola, che è volta a contenere non solo la quantità totale dei volumi edilizi realizzabili, ma anche la loro concentrazione sul singolo lotto”.
Inoltre nel ricorso veniva sottolineato il contrasto con il codice del paesaggio e con il Piano di Indirizzo Territoriale frutto di un’intesa tra Regione e Stato.
Il pronunciamento della Corte, che si può leggere sull’ultimo Burt del 19 aprile, è netto l’articolo della legge regionale modificato nel 2022 è incostituzionale e quindi illegittimo.
LR
20.4.23

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