Il Giudice sportivo respinge il reclamo della Fortis sulla gara juniores con il Casellina

Reclamo proposto dall’A.S.D. Fortis Juventus 1909 in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara, nonché l’ammenda di € 200,00 con diffida. (C.U. n. 50 del 7.2.2019).

Con la decisione sopraindicata il G.S. Regionale, esaminato il rapporto reso dall’Arbitro della gara U.S.D. Casellina / A.S.D. Fortis Juventus 19029, disputata nell’ambito del Campionato Regionale Juniores Under 19 in data 2 febbraio u.s., ha assunto una serie di provvedimenti disciplinari che vengono, per brevità, così riassunti: – la sanzione della perdita sportiva della gara nonché un’ammenda di € 200,00 e diffida alle due Società; – le squalifiche – a due calciatori di ciascuna squadra per sei giornate; – ad altri due calciatori per squadra per quattro giornate; – a dieci calciatori per ciascuna squadra per due giornate. L’insieme dei provvedimenti scaturisce dall’aver l’Arbitro sospeso la gara al 42‟ del II° tempo allorché in campo si verificava una rissa che vedeva coinvolti “tutti i calciatori anche quelli che stavano in panchina” ai quali non ha potuto notificare, per i tafferugli in corso, i singoli provvedimenti di espulsione. Ha infatti rilevato il G.S. che l’Arbitro avrebbe dovuto notificare, se gli fosse stato consentito, il provvedimento ad un numero di giocatori di ciascuna squadra tale da violare il principio fondamentale (regola n. 3 del gioco del Calcio, n.d.r.) che nessuna gara può “iniziare o proseguire” se una o l’altra squadra dispone di meno di sette giocatori.

Alla decisione così assunta propone reclamo unicamente la Società Fortis Juventus ed esclusivamente per quanto riguarda le sanzioni inflitte alla Società con il sostenere che le cause della sospensione della gara non possono essere ad essa addebitate. Per far ciò richiama una decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale nella quale si afferma, in virtù di Linee guida dell’A.I.A., che nel caso in cui scoppino disordini e violenze tra tesserati che coinvolgono molti individui è compito dell’Arbitro porre in essere ogni tentativo possibile al fine di ristabilire la calma e in caso negativo dare atto della causa scatenante la rissa e qualificare il più precisamente possibile il numero dei partecipanti. Nulla di tutto ciò, secondo la reclamante, ha posto in essere il D.G., senza alcun giustificato motivo, con ciò incorrendo in un evidente errore tecnico che, inopinatamente, non è stato rilevato dal G.S.T.. C.R. TOSCANA – C.U. n.55 – del 07-03-2019 2250

Afferma che solo di due calciatori per parte sono stati descritti i comportamenti violenti meritevoli di espulsione, mentre per gli altri vien fatto riferimento a circostanze non precisate e comunque ritenute dalla reclamante non sufficienti a determinarne l’espulsione con conseguente venir meno del numero legale di calciatori. La Società contesta quindi il provvedimento del G.S.T. nella parte in cui infligge ai calciatori la sanzione della squalifica per due giornate di gara laddove, a parer proprio, la sanzione avrebbe dovuto essere maggiore, secondo quanto disposto dall’art. 19, c.4, lettera b del C.G.S., evitando in tal modo ogni eventuale contestazione in punto di merito. Conclude chiedendo, in tesi, che la Corte annulli la decisione addebitando la perdita della gara unicamente alla Società Casellina, con conseguente propria assegnazione della vittoria. In ipotesi annullare la delibera impugnata disponendo la ripetizione della gara. Nel corso della richiesta audizione le tesi formulate con il reclamo vengono ulteriormente ribadite dal legale di fiducia della Società, nominato con atto allegato al reclamo, il quale – avuta lettura del supplemento di rapporto – ne contesta il contenuto rilevando che detto atto deve essere rivolto esclusivamente a precisare quanto già descritto sul rapporto e non già, come nel caso in esame, a sostituirlo. Auspica che venga deciso per la ripetizione della gara anche in relazione alla risonanza mediatica che la decisione del G.S.T. ha avuto. Ascoltata la reclamante ed acquisito dal D.G. il supplemento di rapporto, del quale è stato edotto il legale di parte, la Corte decide affermando che il reclamo non può trovare accoglimento. Partendo dalla contestazione relativa al supplemento arbitrale, il Collegio ricorda che esso ha la funzione di integrare il rapporto, redatto nell’immediatezza della gara e sotto gli esiti emotivi di essa, al fine di consentire al giudicante la visione completa degli eventi accaduti nel corso della gara e non può quindi che costituire quel tutt’uno, con il rapporto di gara, necessario a porre il giudicante in condizione di conoscere il più possibile quanto accaduto nel corso della gara e poter quindi decidere.
Prosegue il Collegio rilevando di non potersi esprimere in ordine alla parte di reclamo relativa la squalifica per due giornate, inflitta complessivamente a 20 calciatori di entrambe le squadre, trattandosi di decisioni non impugnabili e quindi sottratte alla propria cognizione. In punto di merito si osserva che la difesa della Società si fonda, da un lato, sul richiamare una decisione della C.S.A. nella quale si afferma che l’Arbitro deve porre in essere tutti i mezzi che ha a disposizione al fine di riportare, nel caso di rissa in campo, la calma. Dall’altro ove ciò non sia possibile egli ha l’obbligo di identificare gli autori dei fatti e, soprattutto, di descriverne in maniera circostanziata i motivi di espulsione.


L’Arbitro, il cui rapporto, è sempre bene aver presente, ha il carattere di prova privilegiata per quanto accade nel corso della gara, ha nel caso di specie – fin dalla redazione del rapporto – precisato di aver considerato espulsi ben sei calciatori della società reclamante, indicati nominativamente, oltre i due ritualmente espulsi, dei quali ha descritto i comportamenti indicando chi colpiva con pugni tutti gli avversari che gli capitavano a tiro; chi prendeva la rincorsa dalla propria area per colpire un avversario con un calcio. Indicava altresì i nomi dei dieci calciatori impegnati nella rissa ai quali non aveva potuto, stante lo scorrere degli eventi, comunicare l’espulsione nella forma rituale. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Società, ovvero che gli episodi di violenza hanno visto a protagonisti solo quattro calciatori (due per parte), è indubbio che in campo si siano svolti eventi incontrollabili tali da poter essere definiti dall’Arbitro rissa ed è altrettanto indubbio che questi aveva tutto l’interesse a portare a termine la gara essendo il tutto accaduto a 3‟dal termine. Nè può sottacersi che è demandata alla competenza esclusiva dell’ Arbitro valutare se e quando espellere un calciatore, costituendo decisione tecnica il qualificare, ai fini dell’applicazione di un provvedimento disciplinare, il comportamento di qualsiasi tesserato presente sul campo nel corso di una gara. Si deve rilevare ancora che nel caso di specie il D.G. si è attenuto proprio alle Linee guida dell’A.I.A. avendo applicato al fine di espellere o considerare, per necessità di cose, espulsi i calciatori che hanno tenuto i comportamenti accuratamente descritti con il supplemento, l’art. 12 delle regole del Calcio. L’aver quindi l’Ufficiale di gara considerati espulsi i calciatori, dei quali ha riportato, già fin dal rapporto, i nominativi, determina di per sé la mancanza del numero minimo di calciatori necessario alla disputa della competizione. C.R. TOSCANA – C.U. n.55 – del 07-03-2019 2251

Il D.G. ha inoltre precisato, in sede di supplemento, di aver tentato sia di richiamare l’attenzione dei due Capitani trovando ausilio – anche se inutile visto lo stato della rissa – solo dal Capitano della società Casellina, mentre proprio quello della Fortis Juventus era tra i più facinorosi. In riferimento ai Dirigenti afferma che di quelli che si trovavano nelle vicinanze, ai quali potersi rivolgere, il massaggiatore della Società reclamante era trattenuto a stento mentre tentava di raggiungere un calciatore avversario, che lo aveva offeso, con evidenti intenzioni men che benevole, mentre l’Allenatore della medesima Società offendeva in continuazione gli avversari. Il D.G. ha quindi posto in essere quanto in suo potere al fine di garantire il regolare completamento della competizione, decretandone la sospensione solo allorché si è trovato nell’impossibilità di assumere un qualsiasi provvedimento disciplinare ad personam. Si osserva ancora che la linea guida A.I.A. citata sul reclamo si riferisce a fattispecie nella quale gli eventi “coinvolgono molti elementi” mentre dagli atti ufficiali, e dai provvedimenti disciplinari da assumere, indicati fin dal rapporto di gara, è evidente che il coinvolgimento si riferisce alla pressoché totalità dei calciatori . Dagli atti, ed in particolare ancora dal supplemento, emerge che la rissa – accesasi al 42‟ del II tempo !! – si è protratta per oltre dieci minuti ed ha visto coinvolgere 40 persone circa. La giurisprudenza sportiva nazionale è costante nell‟affermare che, laddove si verificano risse generalizzate, delle quali non è possibile attribuire con certezza la responsabilità, la punizione sportiva della perdita della gara deve essere comminata ad entrambe le contendenti. I fatti contestati risultano quindi accertati e, anche se sarebbe stato indubbiamente opportuno che l‟Arbitro fornisse già in sede di rapporto di gara i chiarimenti resi con il supplemento, la decisione del G.S.T. è da confermare, osservando la Corte che non può, di conseguenza, trovare ingresso la richiesta, formulata in tesi, dell‟assegnazione della vittoria, perché alla rissa hanno partecipato più di quattro calciatori di entrambe le squadre. Analogamente è inaccettabile la richiesta, rivolta in ipotesi, di ripetizione della gara, richiesta questa che postula l‟assenza, anche in via oggettiva, della responsabilità della Società in ordine a fatti che hanno decisamente influito sul completo, regolare, svolgimento della gara. Per completezza di argomento si osserva che la Società controparte non ha proposto reclamo. P.Q.M. la C.S.A.T. respinge il reclamo disponendo per l‟acquisizione della tassa.

6 thoughts on “Il Giudice sportivo respinge il reclamo della Fortis sulla gara juniores con il Casellina

  1. Avevo consigliato di chiedere scusa e stare buoni e zitti!
    Invece di dare una bella lezione ai facinorosi, si è fatto reclamo, bah! É proprio vero le buone e sane abitudini non esistono più.
    Saluti
    Luigi

    • Dare l’esempio è compito degli adulti.

      Educatori ancora prima che dirigenti, allenatori ecc.

      Questa è una occasione persa ed anche un bel danno di immagine.

      Peccato

    • No il Casellina non ha presentato ricorso, non voglio dare giudizi ma sicuramente la figuraccia data un mese fa non e’ bastata…
      Lerggere attentamente la sentenza per dedurre alcune cose…