Cercasi personale per ufficio turistico a Vaglia

Ad aprile si aprirà nel Comune di Vaglia  l’Ufficio Turistico, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, un servizio che sarà il riferimento per i turisti e per tutti coloro che arrivano per visitare le bellezze naturali e storiche di cui è ricco il territorio  e la cui gestione è stata affidata a Pro Loco Vaglia-Mugello. Un impegno importante nei confronti dell’Amministrazione e della cittadinanza per una realtà destinata a svolgere un ruolo cruciale nei prossimi anni e un punto di raccordo tra l’area fiorentina e il Mugello. Per far ciò la Pro Loco Vaglia – Mugello apre le selezioni per la ricerca del personale destinato all’Ufficio di informazioni turistiche che sarà aperto al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica, con orario da definire, è richiesta la conoscenza di almeno due lingue straniere , tra cui inglese obbligatorio e come settore di provenienza si richiede quello turistico, artistico o affine. Al fine di favorire l’occupazione nel Comune sarà data precedenza alle candidature dei residenti nel Comune di Vaglia, nel caso in cui non si dovessero trovare candidati idonei la ricerca sarà estesa alle zone limitrofe.

Gli interessati  possono inviare le loro candidature inviando i curricula alla segreteria D.ssa Costanza Villani, all’indirizzo proloco.vaglia.mugello@gmail.com, tel. 393.8685826.

One thought on “Cercasi personale per ufficio turistico a Vaglia

  1. Il criterio della residenza è illegittimo se non debitamente motivato. Lo ha stabilito anche il Tar della Toscana con la sentenza 27/06/2017 n° 891 emessa contro il comune di Palazzuolo sul Senio che fu condannato anche a pagare le spese processuali.

    Allego un articolo dell’Avv. Bianchini tratto dal sito Altalex.it(LR)

    Un interessato presentava domanda di ammissione alla procedura, dichiarando di non risiedere nel Comune in questione e dunque venendo escluso dal concorso.
    A fronte dell’esclusione esso proponeva ricorso innanzi al TAR competente, il quale con una recisa pronuncia ha infine accolto il gravame.
    Per giungere alla propria decisione il Collegio ha innanzitutto evidenziato come l’articolo 51, comma primo, della Costituzione preveda che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
    Sulla base di tale precetto costituzionale, ricorda ancora il Collegio, la giurisprudenza della Corte costituzionale, ha chiarito che “l’accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato” (Corte cost. sent. n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961, n. 15 del 1960, secondo la ricostruzione effettuata dall’ordinanza n. 33 del 1988). Allo stesso tempo, però, la Corte costituzionale ha precisato che “non é razionale né corrisponde propriamente al fine di una migliore organizzazione del servizio, che sia data prevalenza assoluta, in materia di assunzioni impiegatizie, a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito.”, e che è da considerarsi illegittima una norma che “escludendo la possibilità di valutazione del merito comparativo, concede un aprioristico titolo preferenziale ai soli residenti in sede regionale”(Corte cost. sentenza n. 158 del 1969).
    In definitiva, sono ammesse ragionevoli discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza solo se esse sono corrispondenti a situazioni connesse con l’esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi.
    Oltre ai precetti costituzionali, la decisione del Collegio si aggancia anche a espresse previsioni del Trattato dell’Unione Europea, il quale all’art. 39 “assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità europea, intesa come abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché come diritto di spostarsi liberamente a scopi lavorativi nel territorio degli Stati membri e di prendere dimora in uno di questi al fine di svolgervi un’attività di lavoro”.
    A livello di legislazione ordinaria, tali principi di livello superiore vengono quindi a ricadere nell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 il quale statuisce che “il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.
    Rileva dunque il Collegio, a conclusione del proprio ragionamento, che “secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, non è ammissibile qualificare il requisito della residenza presso il Comune che ha indetto la selezione come aprioristica condizione di partecipazione alla procedura concorsuale (TAR Sicilia, Palermo, III, 31.5.2011, n. 1010) anziché, ad esempio, quale obbligo da assolvere in caso di assunzione in servizio ad esito della procedura stessa.”
    E ciò – a ben vedere – in stretta continuità con l’oramai granitico orientamento giurisprudenziale maturato nella materia degli appalti pubblici, laddove viene sancito che può essere imposta l’apertura di una sede operativa della società aggiudicataria in un dato territorio, ma giammai previsto che la preesistenza di una tale sede possa costituire requisito di partecipazione alla procedura.